F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 70 del 25.03.2010 (211) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALDO SPINELLI (Presidente ed Amministratore Delegato della Soc. AS Livorno Calcio Srl nonché suo Legale Rapprese

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 70 del 25.03.2010

(211) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALDO SPINELLI (Presidente ed Amministratore Delegato della Soc. AS Livorno Calcio Srl nonché suo Legale Rappresentante) E DELLA SOCIETA’ AS LIVORNO CALCIO Srl (nota n. 5134/1032pf09-10/SP/blp del 24.2.2010).

(216) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALDO SPINELLI (Presidente ed Amministratore Delegato della Soc. AS Livorno Calcio Srl nonché suo Legale Rappresentante) E DELLA SOCIETA’ AS LIVORNO CALCIO Srl (nota n. 5346/1048pf09-10/SP/blp del 2.3.2010).

Il procedimento

Con provvedimento del 24 febbraio 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

● il Sig. Aldo Spinelli, Presidente e Amministratore Delegato della AS Livorno Calcio Srl, nonché suo legale rappresentante, per rispondere della violazione di cui all’art. 5, comma 1, del CGS, per aver espresso, mediante le dichiarazioni, rilasciate in relazione all’incontro di calcio del Campionato di Serie A Fiorentina – Livorno del 21.02.2010, pubblicate su organi di informazione e riportate nella parte motiva del deferimento, giudizi tesi a negare la regolarità del campionato a causa dell’operato degli arbitri, esprimendo pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell’ambito federale, idonei a ledere direttamente o indirettamente il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali;

● la Società AS Livorno Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente, Amministratore Delegato e legale rappresentante. Con altro provvedimento del 2 marzo 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

● il Sig. Aldo Spinelli, Presidente e Amministratore Delegato della AS Livorno Calcio Srl, nonché suo legale rappresentante, per rispondere della violazione di cui all’art. 5, comma 1, del CGS, per aver espresso, mediante le dichiarazioni - rilasciate al termine dell’incontro di calcio del Campionato di Serie A Livorno - Siena del 28.02.2010, pubblicate su organi di informazione e riportate nella parte motiva del deferimento, giudizi tesi a negare la regolarità del campionato a causa dell’operato degli arbitri, esprimendo pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell’ambito federale, idonei a ledere direttamente o indirettamente il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali;

● la Società AS Livorno Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente, Amministratore Delegato e legale rappresentante. Alla riunione odierna, preliminarmente la difesa dei deferiti Aldo Spinelli e AS Livorno Calcio Srl, ha formulato istanza di riunione dei procedimenti per ragioni di connessione ed economia processuale. La difesa dei deferiti ha inoltre depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 del CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso. “La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, considerate le circostanze di fatto e di tempo, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva, dispone la riunione dei procedimenti e dichiara procedersi oltre. La Commissione, preso atto dell’ istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23, CGS, tempestivamente presentata (“pena base, sanzione dell’ammenda di € 21.000,00 (Euro ventunomila/00) per entrambi, diminuita ai sensi dell’ art. 23, CGS a € 14.000,00 (Euro quattordicimila/00), aumentata per la continuazione a € 18.700,00 (Euro diciottomilasettecento/00); sanzione finale dell’ammenda di € 18.700,00 (Euro diciottomilasettecento/00)”); sulla quale il Procuratore Federale ha espresso il proprio consenso; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ ammenda di € 18.700,00 (Euro diciottomilasettecento/00) al Sig. Aldo Spinelli; ▪ ammenda di € 18.700,00 (Euro diciottomilasettecento/00) alla Società AS Livorno Calcio Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

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