F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 71 del 25.03.2010 (159) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO PASSIRANI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. AC Pro Sesto Srl) E DELLA SOCIETA’ AC
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 71 del 25.03.2010
(159) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO PASSIRANI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. AC Pro Sesto Srl) E DELLA SOCIETA’ AC PRO SESTO Srl (nota n. 4063/620pf09-10/SP/blp del 18.1.2010).
La Procura Federale in data 18 gennaio 2010 ha disposto il deferimento nei confronti:
● Sig. Passirani Luciano, Amministratore unico e legale rappresentante della Società AC Pro Sesto Srl, per rispondere in merito alla violazione di cui all’art. 85, lett. B), par. VI punto 1, in relazione all’art. 8, comma 5, del CGS e all’art. 90, comma 2, delle NOIF per non aver depositato il rapporto ricavi/indebitamento al 30 settembre 2009, come prescritto dalle norme in materia, e
● della Società A.C. Pro Sesto Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4. comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Amministratore e legale rappresentante. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie e documentazione a fini difensivi in nei termini. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Luciano Passirani e l’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Società AC Pro Sesto Srl. Nessuno compare per i deferiti, pur essendo regolari le notifiche. Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante ed alla documentazione depositata in giudizio. Secondo le risultanze e la documentazione di fonte Co.Vi.So.C. (note del 09.12.09, N°. 3423.04/GC/cc e N°. 3421.04/GC/cc agli atti), la Società AC Pro Sesto Srl non ha provveduto a depositare il rapporto ricavi/indebitamento al 30.09.2009 di cui all’85, lett. B), par. VI punto 1, delle NOIF. Permane quindi la rilevanza disciplinare del mancato adempimento degli obblighi di deposito nei termini perentori stabiliti dalle norme federali (30.09.2009) relativo al “rapporto ricavi/indebitamento”. Si ritiene quindi integrata la fattispecie di cui all’art. 85, lett. B), par. VI punto 1, in relazione all’art. 8, comma 5 – oggi, art. 10, comma 3 - del CGS e all’art. 90, comma 2, delle NOIF da cui discende la responsabilità disciplinare dei deferiti per i titoli ascritti, sanzionabile ai sensi della normativa regolamentare federale applicabile alla fattispecie. P.Q.M. Si accoglie il deferimento e, per l’effetto, si infligge: ▪ al Sig. Passirani Luciano, Amministratore unico e legale rappresentante della Società AC Pro Sesto Srl, la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione; ▪ per conseguenza alla Società AC Pro Sesto Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4. comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Amministratore e legale rappresentante, la sanzione di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda.
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