F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 71 del 25.03.2010 (184) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DEMIS FRANZOSO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SSD Trento Calcio 1921 Srl) E MARCO GIRARDI (calci
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 71 del 25.03.2010
(184) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DEMIS FRANZOSO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SSD Trento Calcio 1921 Srl) E MARCO GIRARDI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Ferina Perginese) (nota n. 4596/423pf09-10/SP/MS/vdb del 4.2.2010).
Con atto del 4.2.2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione i calciatori Girardi Marco e Franzoso Demis, asseritamente all’epoca dei fatti tesserati per la FC Bolzano 96, entrambi per rispondere della violazione di cui agli artt.. 30 dello Statuto Federale e 15 del CGS, per avere proposto in data 9.2.2009 denuncia querela nei confronti del Presidente del FC Bolzano 96, Sig. Franco Murano, senza avere preventivamente adito ed esaurito tutti i gradi previsti dalla Giustizia Federale, per di più in assenza della concessione della deroga ex art. 30, comma 4, dello Statuto Federale. Il deferimento trae origine dall’esposto del 7.9.2009 inoltrato alla Procura Federale dal Presidente del FC Bolzano 96, imputato in un procedimento penale promosso a seguito di una querela denuncia del 7.2.2009 presentata dai deferiti e da altro soggetto (attualmente destinatario di separato procedimento davanti alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico), nella quale si assumeva la sua penale responsabilità per avere espresso giudizi ingiuriosi nei loro confronti a seguito “dell’ennesima sconfitta patita contro la squadra del Pordenone in data 11.11.2008”. Nel corso delle indagini disposte dalla Procuratore Federale, entrambi i deferiti, ritenuto di avere agito nell’esercizio di un proprio diritto, confermavano di avere adito direttamente l’Autorità Giudiziaria senza il preventivo esperimento delle azioni previste dallo Statuto e senza autorizzazione del Consiglio Federale. Con separate memorie ritualmente pervenute, entrambi i deferiti eccepivano preliminarmente il difetto di competenza della adita Commissione, in quanto all’epoca dei fatti tesserati per Società dilettantistiche partecipanti ai campionati regionali organizzati dal Comitato Regionale Trentino Alto Adige; nel merito, contestavano la fondatezza del deferimento per difetto degli elementi soggettivo ed oggettivo. Alla odierna riunione il rappresentante della Procura Federale, ove ritenuto comprovato il tesseramento dei deferiti per una Società dilettantistica del Comitato Regionale, dichiarava di aderire alla eccezione di incompetenza; nel merito, ove ritenuta superata tale tesi difensiva, si riportava al deferimento e concludeva per la irrogazione della sanzione della squalifica di mesi 6 (sei) per ognuno dei deferiti. Il difensore dei deferiti, preliminarmente reiterata la eccezione di incompetenza, si riportava alle memorie in atti. L’eccezione di incompetenza della adita Commissione è fondata e merita accoglimento. Tanto dalla documentazione prodotta dai deferiti, quanto dal certificato storico acquisito d’ufficio, risulta pacificamente che all’epoca dei fatti Girardi Marco era tesserato per la U.S.D. Arco 1985; mentre Franzoso Demis era tesserato per la Società FC Merano Calcio. Trattasi, in entrambi i casi, di Società affiliate al Comitato Regionale Trentino Alto Adige. La circostanza comporta che, per entrambi i tesserati, sia competente la Commissione Territoriale per il Trentino Alto Adige. La Commissione Disciplinare Nazionale, infatti, alla stregua di quanto previsto dall’art. 30, comma 1, CGS, è Giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale. In materia di disciplina sportiva in ambito regionale della LND, poi, l’art. 44, comma 6, prescrive espressamente che le infrazioni che comportano un deferimento da parte della Procura Federale o del Presidente del Comitato Regionale sono giudicate dalla Commissione Disciplinare territoriale, salvo il ricorso alla Commissione Disciplinare Nazionale. Applicazione del medesimo principio trovasi, infine, nell’art. 32, comma 7, CGS, il quale prevede espressamente che “è competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale la Commissione Disciplinare di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione”. Il tutto, ovviamente, conformemente a quanto previsto in materia dall’art. 34, commi 7 - 9, Statuto Federale, norma primaria sul punto. Ritenuta la incompetenza della adita Commissione, deve dunque disporsi la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per i consequenziali provvedimenti. P.Q.M. Dichiara la propria incompetenza in favore della Commissione Disciplinare territoriale del Trentino Alto Adige e manda alla Segreteria per la trasmissione degli atti alla Procura Federale.
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