F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 71 del 25.03.2010 (219) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA DELLA VALLE (componente del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Consigliere della Soc. ACF Fioren

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 71 del 25.03.2010

(219) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA DELLA VALLE (componente del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Consigliere della Soc. ACF Fiorentina SpA) E DELLA SOCIETA’ ACF FIORENTINA SpA (nota n. 5371/1047pf09-10/SP/blp del 2.3.2010).

Con atto del 2 marzo 2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: il Sig. Andrea Della Valle, componente del Consiglio di amministrazione, in qualità di Consigliere, della Società Fiorentina e la ACF Fiorentina Spa, per rispondere il primo della violazione dell’art. 5, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, mediante le dichiarazioni rilasciate al termine della gara del Campionato di serie A Fiorentina - Milan del 25.2.2010, pubblicate sui quotidiani “La Gazzetta dello Sport”, “Corriere dello Sport-Stadio” e “Corriere della Sera” del 26.2.2010, “giudizi tesi a negare la regolarità del campionato a causa dell’operato degli arbitri, esprimendo pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell’ambito federale, idonei a ledere direttamente o indirettamente il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali”; la Società ACF Fiorentina Spa, della violazione di cui agli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al proprio componente del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Consigliere. Gli incolpati hanno fatto pervenire ampia ed articolata memoria difensiva nella quale il Sig. Della Valle afferma in via principale la insussistenza delle violazioni addebitategli in relazione alla esimente prevista dall’articolo 5 n. 3 del C.G.S., avendo il deferito provato “la verità dei fatti, qualora si tratti dell’attribuzione di un fatto determinato” e, in via subordinata, chiede che venga accertata l’insussistenza delle violazioni ascritte, o comunque la particolare tenuità delle medesime, per essere le stesse contenute nel legittimo diritto di critica. La Società Fiorentina, chiamata a rispondere per responsabilità oggettiva della condotta del proprio Consigliere di amministrazione, richiama integralmente le difese del Della Valle. Entrambi chiedono il proscioglimento o, in subordine, l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, comunque contenute nei minimi edittali. Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto l’affermazione della responsabilità degli incolpati e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 21000,00 (Euro ventunomila/00) a carico di Andrea Della Valle e dell’ammenda di € 21000,00 (Euro ventunomila/00) a carico della Società Fiorentina, nonché il difensore degli incolpati il quale ha insistito nelle conclusioni riportate nella memoria difensiva, eccependo inoltre il mancato rispetto nell’atto di deferimento del principio sancito dall’art. 417 c.p.p. circa la necessaria indicazione delle circostanze aggravanti e delle norme applicabili. Per quanto attiene alla quantificazione delle sanzioni, il difensore ha chiesto, nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità dei deferiti, l’applicazione delle sanzioni al minimo edittale, ovvero dell’ammenda di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) ai sensi dell’articolo 5, n. 5 del C.G.S. La Commissione, esaminati gli atti e le difese delle parti, rileva innanzi tutto che l’atto di deferimento è stato formulato in modo esaustivo, con l’indicazione dettagliata dei fatti e delle norme applicabili, essendo sufficiente in proposito il richiamo all’articolo 5 del C.G.S. che contiene anche i criteri che la Commissione è tenuta ad osservare nella determinazione dell’entità delle sanzioni. Nel merito, deve essere affermata la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni regolamentari contestate. Le dichiarazioni pubblicamente rese dal Signor Andrea Della Valle e diffusamente riportate nell’atto di deferimento, lette nella loro interezza, non si limitano ad addebitare all’arbitro della gara Fiorentina – Milan un fatto determinato, ancorché grave e “scandaloso” come la mancata concessione di un calcio di rigore che oggettivamente ha danneggiato la squadra della Fiorentina. Prendendo le mosse da quel fatto oggettivo, il deferito ha sviluppato una serie di argomentazioni che, passando attraverso la mancanza di serenità dell’arbitro Rosetti, del resto sgradito alla Società Fiorentina per quanto accaduto in altra occasione ben cinque anni addietro, e l’inopportunità della designazione del predetto direttore di gara da parte del designatore Collina, la hanno portato a concludere che “forse la Fiorentina in Champions dava fastidio a qualcuno, dopo questi anni belli hanno deciso che….doveva finire” (vedi “Corriere dello Sport – Stadio”) e “Da 4 anni ci qualifichiamo per la Champions, forse non piace a qualcuno che lo si possa fare anche nella quinta stagione”, adombrando una disparità di trattamento ai danni della Fiorentina nella designazione degli arbitri, che la penalizzerebbe nei confronti di altre Società. Appare quindi realizzata la fattispecie contestata nell’atto di deferimento, nel senso che le dichiarazioni rese dal Signor Della Valle hanno sicuramente oltrepassato i limiti di un legittimo diritto di critica, adombrando pesanti dubbi sulla regolarità della designazione degli arbitri, risolvendosi pertanto in giudizi lesivi della reputazione di persone ed organismi operanti nell’ambito federale e segnatamente dell’arbitro della gara Fiorentina – Milan e del suo designatore. Non rientrano certamente nei suddetti limiti di critica legittima espressioni quali “Ci sono tanti arbitri bravi, ma va detto che Rosetti non era adatto per dirigere la partita: è stata una mancanza di serenità evidente da parte di Collina” oppure “Però Collina ha sbagliato designazione: Ha mancato di sensibilità e non ha tenuto conto dei precedenti. Un arbitro che non è sereno non può dirigere una partita delicata come Fiorentina – Milan”. Nel determinare l’entità delle sanzioni, la Commissione non ritiene di poter accedere alla richiesta di contenimento nel minimo edittale avanzata dalla difesa, ricorrendo nel caso di specie le circostanze previste dall’articolo 5, n. 6 lettere b) e d) del C.G.S., che inducono a discostarsi in modo congruo dal suddetto minimo. Appaiono quindi adeguate le sanzioni, conformi alle richieste della Procura Federale P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale delibera di infliggere le seguenti sanzioni: • al Sig. Andrea Della Valle, l’ammenda di € 21.000,00 (Euro ventunomila/00); • alla Società ACF Fiorentina Spa l’ammenda di € 21.000,00 (Euro ventunomila/00).

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