F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 72 del 29.03.2010 (169) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE AUTOVINO (Presidente della Soc. ACD Leggiuno), ANTONIO DI BARI (Amministratore unico, all’epoca de
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 72 del 29.03.2010
(169) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE AUTOVINO (Presidente della Soc. ACD Leggiuno), ANTONIO DI BARI (Amministratore unico, all’epoca dei fatti, della Soc. Calcio Como Srl), NICODEMO CECCONI (Segretario, all’epoca dei fatti, della Soc. Calcio Como Srl) E DELLE SOCIETA’ ACD LEGGIUNO E CALCIO COMO Srl (nota n. 4077/40pf09-10/AM/ma del 18.1.2010).
Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
● Il Sig. Giuseppe Autovino, presidente della Società ACD Leggiuno;
● Il Sig. Antonio Di Bari, Amministratore unico all’epoca dei fatti della Società Calcio Como Srl;
● Il Sig. Nicodemo Cecconi, segretario all’epoca dei fatti della Società Calcio Como Srl;
● La Società ACD Leggiuno;
● La Società Calcio Como Srl;
per rispondere:
►I primi tre delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 96, comma 1, N.O.I.F., per avere, in concorso tra loro, mediante un fittizio trasferimento dei giovani calciatori Andrea Monti e Filippo Cellitti, eluso la disposizione di cui all’art. 96 delle N.O.I.F., con lo scopo di non corrispondere alla Società GS Salus et Virtus Turate i premi di preparazione dovuti, come descritto nella parte motiva.
► La Società ACD Leggiuno, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente.
► La Società Calcio Como Srl, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in relazione alla condotta ascritta al proprio Amministratore unico ed al proprio segretario. I deferiti Cecconi, Di Bari e la Società Calcio Como hanno fatto pervenire memorie difensive. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Nicodemo Cecconi ha ammesso pienamente la sua responsabilità per tutti i fatti contestati ed ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Nicodemo Cecconi ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Sig. Nicodemo Cecconi, sanzione dell’inibizione per mesi 8 (otto), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) al Sig. Nicodemo Cecconi; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Nel prosieguo dell’udienza del 25/3/2010 il rappresentante della Procura ha chiesto che venissero inflitte le seguenti sanzioni: per Autovino 1 (uno) anno di inibizione, per Di Bari 1(uno) anno di inibizione, per la Società ACD Leggiuno € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda, per la Società Calcio Como Srl € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda. Il difensore del Di Bari e della Società Calcio Como ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità del deferimento. Giuseppe Autovino comparso personalmente ha reso dichiarazioni ed ha chiesto di produrre l’elenco di tutti i giovani calciatori coinvolti nella illecita triangolazione; ha chiesto infine il proprio proscioglimento. Il difensore del Di Bari e del Como si è opposto alla produzione del documento perché fuori termine. Il rappresentante della Procura sul punto si è rimesso alla Commissione. La Commissione si è riservata di decidere unitamente al merito. Preliminarmente va disattesa la richiesta di produzione documentale avanzata dall’Autovino in ragione dell’opposizione del difensore degli altri deferiti e del decorso del termine previsto per le produzioni documentali. Il documento va pertanto stralciato dal fascicolo. Nel merito le indagini della Procura Federale hanno potuto accertare i seguenti fatti: a) nei mesi di maggio/giugno 2008, la Società Calcio Como, iscritta al campionato di Lega Pro - II° divisione, girone A, entrava in trattativa con la Salus et Virtus Turate per ottenere il trasferimento dei giocatori Andrea Monti e Filippo Cellitti, classe 1994: il Como offriva la somma di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ciascun giocatore, mentre il Turate avanzava una richiesta di almeno € 1.000,00 (Euro mille/00) per ciascuno per il primo anno più un premio per l’anno seguente in caso di riconferma, facendo presente che il premio di preparazione da calcolarsi secondo le tabelle F.I.G.C. era pari a circa € 7.000,00 (Euro settemila/00); b) il Como non accettava la richiesta del Turate e si rivolgeva quindi alla Società Leggiuno, iscritta in seconda Categoria e priva di una squadra partecipante al campionato Giovanissimi, chiedendo di tesserare i due giovani calciatori e poi di girarli in prestito, in modo da aggirare la norma relativa al pagamento del premio di preparazione; c) in effetti, in data 8/8/2008 i calciatori Andrea Monti e Filippo Cellitti, tesserati per la Società GS Salus et Virtus Turate per la stagione 2007-2008, ottenuto lo svincolo, venivano tesserati dalla Società ACD Leggiuno e, dopo pochi giorni, in data 28/8/2008, gli stessi calciatori venivano tesserati dalla Società Calcio Como, a titolo temporaneo e con diritto di riscatto in favore di quest’ultima fissato in € 100,00 (Euro cento/00). d) la Società GS Salus et Virtus Turate non riceveva il pagamento di alcun premio di preparazione, mentre il Calcio Como, in data 23/6/2009, esercitava il diritto di riscatto versando gli € 100,00 (Euro cento/00) concordati al Leggiuno; e) il tesseramento di giovani calciatori da parte del Calcio Como per la formazione delle squadre giovanili da iscrivere ai campionati della stagione sportiva 2008/2009 ha seguito lo schema appena sopra delineato (tesseramento da parte del Leggiuno e trasferimento in prestito al Como) in almeno 13/15 occasioni; f) l’apposizione delle firme dei genitori dei giovani calciatori sui moduli federali necessari per i tesseramenti è avvenuto in un’unica occasione, presso i campi di allenamento del Como in Orsenigo, ed in un’unica giornata per tutti i numerosi ragazzi coinvolti, fra i quali anche il Monti ed il Cellitti, senza che venisse fornita alcuna spiegazione sul doppio passaggio e richiedendosi unicamente da parte del segretario del Calcio Como, Sig. Nicodemo Cecconi, di sottoscrivere moduli federali lasciati in bianco, con la rassicurazione che sarebbero stati debitamente compilati successivamente e che si procedeva in tal modo solo per esigenze di celerità; g) i giovani calciatori si sono sempre allenati presso le strutture del Calcio Como e non sono mai materialmente transitati per il Leggiuno, non essendo nemmeno a conoscenza di essere stati tesserati per tale Società. Dalle risultanze probatorie testimoniali e documentali le operazioni sopra descritte appaiono ideate dall’Amministratore Unico del Calcio Como, Antonio Di Bari, con la collaborazione necessaria del Presidente del Leggiuno, Giuseppe Autovino, e del segretario del Como, Nicodemo Cecconi, tutti perfettamente consapevoli di quanto stava accadendo. E’ emerso perfino che il Sig. Autovino aveva lasciato il timbro della Società Leggiuno nella disponibilità del Sig. Cecconi, per la “libera” preparazione materiale degli atti necessari per i tesseramenti. Tutto quanto sopra esposto trova piena e concorde conferma nelle dichiarazioni rilasciate in sede di indagine da tutti i soggetti interrogati (i genitori dei giovani calciatori Monti e Cellitti, nonché i dirigenti Giuseppe Autovino e Nicodemo Cecconi). Ulteriore conferma si è avuta dalle dichiarazioni rese dinnanzi questa Commissione prima del patteggiamento dal Cecconi e nel corso dell’udienza dall’Autovino. I deferiti Società Como e Di Bari non hanno negato la materialità dei fatti, ma hanno eccepito l’improcedibilità del deferimento per la violazione dell’art. 32, comma 11 delle N.O.I.F.. La tesi è palesemente infondata ed illogica. Secondo i deferiti le indagini che sarebbero iniziate il 30 giugno 2009 con la ricezione dell’esposto avrebbero dovuto completarsi entro il medesimo giorno! In proposito è irrilevante se alla fattispecie debba applicarsi la nuova o la precedente formulazione dell’art. 32, NOIF. Infatti in entrambe le ipotesi la norma appare rispettata. Qualora si applichi il testo antecedente alla novella introdotta con C.U. N°. 147 del 27/5/2009 la logica ed il buon senso vogliono che le indagini
per una denuncia pervenuta al protocollo il 30 di giugno non possano che iniziare il giorno successivo tanto che la pratica è stata numerata con un progressivo riferito alla stagione 2009 – 2010. Qualora invece si debba applicare il testo novellato ricordiamo che l’atto di deferimento non può ritenersi atto di indagine. Pertanto qualora risulti con certezza la data di termine delle indagini è questa che deve essere valutata ai fini dell’applicazione dell’art. 32, NOIF. Nella fattispecie la relazione finale del Collaboratore della Procura Federale, atto conclusivo delle indagini, risale al 30 novembre 2009 cosicché viene rispettato il termine del 31 dicembre previsto dalla novella. Nel merito il Di Bari tende a scaricare tutta la responsabilità dei fatti sul Cecconi, sostenendo di essere responsabile solo della mancata vigilanza sulla condotta antiregolamentare del suo Segretario Generale. Pertanto non appare meritevole dell’applicazione dell’art. 24, C.G.S. che richiede non solo la piena ammissione di responsabilità ma anche una fattiva collaborazione dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta e l’accertamento di violazioni regolamentari. Come detto il Di Bari mira solo a ridimensionare le sue evidenti responsabilità ponendo sostanziali ostacoli all’accertamento dei fatti anche perché afferma che il comportamento antiregolamentare si sarebbe limitato ai giovani Monti e Cellitti contrariamente a quanto emerge dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie, adeguatamente riscontrate, del Presidente del Leggiuno Autovino che ha riferito di aver operato analogamente per 13-15 ragazzi, sottoscrivendo moduli di tesseramento in bianco e lasciando al Cecconi il timbro della Società Leggiuno. In forza di tali dichiarazioni l’art. 24, C.G.S. può essere invece applicato all’Autovino ed alla Società Leggiuno. Il quadro probatorio è quindi imponente e disegna una situazione estremamente grave di una vera e propria organizzazione finalizzata al compimento di un numero indeterminato di violazioni regolamentari, in palese disprezzo della normativa federale. Particolarmente grave appare la condotta del Di Bari mentre il giudizio nei confronti dell’Autovino può essere temperato con l’applicazione dell’art. 24, C.G.S. La Società Como risponde dei fatti addebitati ai suoi dirigenti per responsabilità diretta ed oggettiva mentre il Leggiuno solo per responsabilità diretta, attenuata ai sensi dell’art. 24, C.G.S. Da ricordare anche che la Società Como con la sua condotta antiregolamentare ha ottenuto un illecito profitto pari al premio di preparazione previsto per i due giovani calciatori (circa € 14.000,00 (Euro quattordicimila/00)) Sanzioni congrue appaiono quindi quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara la responsabilità dei deferiti ed infligge loro le seguenti sanzioni: ▪ mesi 8 (otto) di inibizione al Sig. Di Bari Antonio; ▪ mesi 6 (sei) di inibizione al Sig. Autovino Giuseppe; ▪ ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) alla Società Calcio Como; ▪ ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) alla ACD Leggiuno.
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