F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 73 del 29.03.2010 (144) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ ASD TENAX SPORT CLUB, DEL SIG. CARLO CASTORINA (Presidente), DEI SIGG. MAURICIO LU
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 73 del 29.03.2010
(144) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ ASD TENAX SPORT CLUB, DEL SIG. CARLO CASTORINA (Presidente), DEI SIGG. MAURICIO LUIZ CORREA E MATTEO PALLOTTA (calciatori), E DEI SIGG. ANDREA SGARDI E ROBERTO ZANNINI (dirigenti accompagnatori), EMESSO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Marche - CU N°. 93 del 23.12.2009).
Con atto del 7 gennaio 2010 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche di cui al Comunicato Ufficiale N°. 93 del 23/12/2009, relativo al deferimento a carico di Carlo Castorina, Correa Mauricio Luiz, Matteo Pallotta, Roberto Zannini, Andrea Sgardi e A.S.D. Tenax Sport Club, che ha prosciolto gli incolpati dall’addebito di violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., con riferimento agli artt. 7 e 16 dello Statuto Federale ed all’art. 34 del Regolamento della LND e, quanto alla Società Tenax, dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. L’appellante osserva che la C.D.T., dichiarando inutilizzabili gli atti di indagine compiuti dalla Procura Federale, in mancanza di provvedimento autorizzativo, nella stagione sportiva 2008-2009, non si è uniformata a quanto precedentemente statuito da questa Commissione nella fase precedente del medesimo procedimento. Rileva inoltre che la C.D.T. avrebbe violato i principi che regolano il procedimento sportivo ed in particolare il principio del contraddittorio, non tenendo conto dell’istanza di patteggiamento proposta dagli incolpati, sulla quale la Procura Federale aveva espresso il proprio consenso. Nelle conclusioni si chiede che la C.D.N., ove ritenga che in primo grado sia intervenuta una decisione di merito, annulli la decisione impugnata e proceda alla valutazione circa l’accoglibilità delle richieste di patteggiamento formulate delle parti nel procedimento di primo grado; ove ritenga invece che la decisione impugnata investa solo un aspetto meramente procedimentale, previo annullamento della delibera, rimetta gli atti davanti alla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche per la valutazione da compiersi circa l’accoglibilità delle medesime richieste di patteggiamento. La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che l’appello non possa essere accolto in ordine alla richiesta di una nuova valutazione circa “l’accoglibilità delle richieste di patteggiamento già formulate dalle parti” nel corso della seduta del 21.12.2009 davanti alla C.D.T. del Comitato Regionale Marche. E’ fuor di dubbio che non rientra tra i poteri di questa Commissione valutare ed eventualmente accogliere richieste di applicazione di sanzione concordate tra le parti in altra sede innanzi ad altro Collegio giudicante essendo, tra l’altro, lo strumento del patteggiamento esperibile esclusivamente nell’ambito del dibattimento di primo grado, come espressamente previsto dall’art. 23 n. 1 del C.G.S.. Va parimenti esclusa la possibilità di rinvio degli atti al primo Giudice per una nuova valutazione delle istanze di patteggiamento, essendo intervenuta da parte della C.D.T. una decisione di proscioglimento nel merito degli incolpati, che preclude il riesame della richiesta di applicazione di sanzioni da parte dello stesso Collegio. Quanto alla utilizzabilità delle indagini svolte dalla Procura Federale, in assenza di provvedimento di proroga, nel corso della stagione sportiva 2008 – 2009, va rilevato che la Commissione di primo grado ha rigorosamente aderito ai principi enunciati in materia dalla Corte di Giustizia Federale che, con delibera pubblicata sul C.U. N°. 1 della stagione sportiva 2007/2008, ha individuato il dies a quo delle indagini, ai fini della necessità di richiesta di proroga, non tanto nel momento di avvio delle indagini da parte della Procura Federale, quanto nella data di accadimento dei fatti o della loro denuncia. Non si ravvisa pertanto, anche in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, alcun motivo di annullamento della delibera impugnata. La Commissione Territoriale ha successivamente proceduto alla valutazione dei residui atti utilizzabili, ritenendoli insufficienti per l’affermazione di responsabilità dei deferiti, con decisione di merito che non ha costituito oggetto di specifica impugnazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso del Procuratore Federale e conferma la decisione della C.D.T. in data 21.12.2009 pubblicata sul C.U. n. 93 del 23.12.2009.
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