COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 25/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. SAN VITO 83 L.D.N. AVVERSO L
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°54 del 25/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA A.S.D. SAN VITO 83 L.D.N. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN VITO 83 L.D.N. / VASTO MARINA DISPUTATA IL 22/02/2010 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES D’ELITE (C.U. n° 48 DEL 04.03.10 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. San Vito 83 ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per il mancato funzionamento dell’illuminazione del campo al 18° minuto del secondo tempo.
Ha dedotto l’appellante che alcuna responsabilità poteva esserle addebitata, in quanto i dirigenti si erano adoperati per ripristinare l’impianto di illuminazione, allegando, peraltro, documentazione attestante che il distacco della fornitura di energia elettrica sarebbe stato causato da un eccessivo utilizzo di potenza.
La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni evidenziando che la stessa società ricorrente aveva ammesso la scarsa affidabilità dell’impianto di illuminazione con la conseguenza che l’evento verificatosi poteva facilmente prevedersi.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Si rileva dagli atti che la società reclamante era bene a conoscenza della scarsa affidabilità dell’impianto tanto che aveva chiesto l’anticipo al sabato pomeriggio per evitare di dover utilizzare tale impianto.
Va, peraltro, sottolineato che l’interruzione dell’energia elettrica, verificatasi per eccesso di utilizzo di strumenti elettrici, deve essere comunque, addebitata alla società ospitante, mentre, a diversa conclusione si sarebbe potuti giungere in caso di interruzione della stessa energia elettrica non solo all’impianto, ma a tutta la zona ove l’impianto stesso è situato, per cause non dipendenti dal comportamento dei dirigenti della società ospitante. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo di incamerarsi la relativa tassa.