COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 01/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. SCIFO GIOVANNI GERLANDO, CALCIATO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°55 del 01/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO DEL SIG. SCIFO GIOVANNI GERLANDO, CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.S.D. ODORISIANA CALCIO; DEL SIGNOR MIROLLI EMANUELE, CALCIATORE ATTUALMENTE TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.C. MONTEODORISIO; DEL SIG. SMILES PASQUALE, CALCIATORE ATTUALMENTE TESSERATO PER LA SOCIETA’ MONTEODORISIO; DEL SIG. DE FILIPPIS LUIGI, CALCIATORE ATTUALMENTE TESSERATO PER LA SOCIETA’ MONTEODORISIO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 2 E 6, C.G.S., AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’, IN QUANTO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 / 2010, HANNO DISPUTATO LE GARE DEL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA, GIRONE F, C.R. ABRUZZO, MONTEODORISIO – VIGOR GISSI (2 – 1) DEL 20/09/2009 E ADRIATICA – MONTEODORISIO (0 – 2) DEL 26/09/2009, NELLE FILE DELLA SOCIETA’ MONTEODORISIO SENZA AVERNE TITOLO PERCHE’ TESSERATI PER ALTRE SOCIETA’, RISPETTIVAMENTE A.S.D. ODORISIANA CALCIO, A.S.D. SAN SALVO, A.S.D. SAN PAOLO CALCIO VASTO E A.S.D. ADRIATICA CALCIO;

- DEL SIG. URBANO DOMENICO E DEL SIG. NOVELLI NICOLA, ENTRAMBI DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ MONTEODORISIO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 2 E 6, C.G.S., AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’, IN QUANTO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 / 2010, HANNO SOTTOSCRITTO DISTINTE DI GARA IN CUI DICHIARAVANO CHE I GIOCATORI IVI MENZIONATI ERANO REGOLARMENTE TESSERATI E PARTECIPAVANO ALLA PARTITA SOTTO LA RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ DI APPARTENENZA, SECONDO LE NORME VIGENTI, MALGRADO I CALCIATORI SCIFO GIOVANNI GERLANDO, MIROLLI EMANUELE, SMILES PASQUALE E DE FILIPPIS LUIGI NON NE AVESSERO TITOLO, PERCHE’ TESSERATI PER ALTRE SOCIETA’;

- DELLE SOCIETA’ MONTEODORISIO, A.S.D. ODORISIANA CALCIO, A.S.D. U.S. SAN SALVO, A.S.D. SAN PAOLO CALCIO VASTO E A.S.D. ADRIATICA CALCIO PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AI PROPRI TESSERATI.

  Con nota del 18.12.2009, il Sostituto Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i Sigg.ri Scifo Giovanni Gerlando, Mirolli Emanuele, Smiles Pasquale, De Filippis Luigi, Urbano Domenico e Novelli Nicola nelle spiegate qualità, nonché le Società A.C. Monteodorisio, A.S.D. Odorisiana Calcio, A.S.D. U.S. San Salvo Calcio, A.S.D. San Paolo Calcio Vasto ed A.S.D. Adriatica Calcio per i motivi sopra specificati.

Con raccomandata a.r. del 15.02.10, anticipata via fax a norma degli art. 41 e 38 Codice di Giustizia Sportiva, e regolarmente notificata a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le riportate violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 22.03.10, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.

I soggetti deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive , fatta eccezione per la Società Monteodorisio che ha invocato l’errore scusabile per non aver potuto spedire entro i termini previste le liste di trasferimento ; in ogni caso nessuno dei soggetti deferiti è comparso in udienza, alla quale presenziava il solo rappresentante della Procura, Avv. Marco Mattioli.

Il Presidente della Commissione Disciplinare, costatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dopo avere dato atto della mancata comparizione dei soggetti deferiti ed averne dichiarato la contumacia, invitava il rappresentate della Procura ad illustrare le ragioni del deferimento e a formulare le proprie conclusioni.

La Procura federale concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: due anni di squalifica ai calciatori Scifo Giovanni Gerlando, Mirolli Emanuele, Smiles Pasquale e De Filippis Luigi; due anni d’inibizione ai dirigenti Urbano Domenico e Novelli Nicola; penalizzazione di due punti in classifica e € 1.500,00 d’ammenda alla Società Monteodorisio e € 500,00 d’ammenda alle Società A.S.D. Odorisiana Calcio, A.S.D. U.S. San Salvo Calcio, A.S.D. San Paolo Calcio ed A.S.D. Adriatica Calcio Vasto.

  Osserva la Commissione che appare pacifica la responsabilità dei dirigenti della Società Monteodorisio e, quindi, di quest’ultima società per responsabilità oggettiva, in conseguenza dell’esplicita ammissione dei fatti oggetto di contestazione. Appare, al riguardo, equo, infliggere ai Sigg.ri Urbano Domenico e Novelli Nicola la sanzione dell’inibizione di mesi 8 ed alla Società Monteodorisio la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica ed € 500,00 d’ammenda.

Tenuto conto, peraltro, che non appare comprovata la responsabilità degli altri soggetti deferiti, non essendo scontata la conoscenza dei fatti avvenuti e contestati, ritiene la Commissione di doverli prosciogliere dagli addebiti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare infligge ai Sigg.ri Urbano Domenico e Novelli Nicola la sanzione dell’inibizione per mesi 8 ed alla Società Monteodorisio la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica ed € 500,00 d’ammenda; proscioglie, infine, dagli addebiti contestati gli altri soggetti deferiti.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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