COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 01/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ AMATORI AIELLI AVVERSO LA DECIS

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°55 del 01/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

APPELLO DELLA SOCIETA’ AMATORI AIELLI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO IN RELAZIONE ALLA GARA FEDERLIBERTAS BUGNARA / AMATORI AIELLI DISPUTATA IL 23/01/10 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI E TERMINATA CON IL PUNTEGGIO DI 2 – 2 (C.U. N° 24 del 18.2.10 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

  Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Amatori Aielli ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo proposto dalla Società Amatori Aielli con il quale si lamenta la posizione irregolare del calciatore Ramunno Giuseppe della società Bugnara che, a dire dei reclamanti, avrebbe preso parte a numero 6 gare del campionato di seconda categoria; rilevato che, in particolare, tra le gare che il Ramunno avrebbe disputato in seconda categoria la società Aielli cita Bugnara – Monticchio del 13/12/09; rilevato, di contro, che in data 13/12/09 non si è disputata la gara citata bensì quella tra Bugnara e Tornimparte, nella quale il Ramunno non figura tra i giocatori in distinta, come pure nella gara Bugnara - Monticchio, svoltasi in data 15/11/09, alla quale il Ramunno non risulta aver preso parte; delibera di rigettare il reclamo incamerando la relativa tassa. di confermare il risultato acquisito in campo e cioè Federlibertas Bugnara – Amatori Aielli 2 – 2”.

Ha dedotto l’appellante che il calciatore Ramunno avrebbe preso parte, oltre alle gare specificate nel reclamo, anche alle ulteriori otto appresso elencate e, precisamente, Federlibertas Bugnara – Atletico Preturo del 25.10.09; Federlibertas Bugnara – Castelvecchio Subequo del 29.11.09; S. Gregorio – Federlibertas Bugnara del 6.12.09; Federlibertas Bugnara – Zà Mariola Tirino Bussi del 10.1.10; Federlibertas Bugnara – Aragno Calcio del 24.1.10; Castel del Monte – Federlibertas Bugnara del 31.1.10; Team 604 – Federlibertas Bugnara del 7.2.10; Atletico Preturo – Federlibertas Bugnara del 21.2.10.

  Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento.

La decisione del primo giudice, infatti, và esente da censure, considerato che dall’esame delle gare sottoposte al suo giudizio con il reclamo, risulta la regolarità della posizione del calciatore Ramunno Giuseppe ai sensi della normativa di riferimento.

Le ulteriori gare alle quale avrebbe partecipato il suddetto calciatore (di cui, peraltro, le ultime quattro addirittura successive a quella oggetto di reclamo) non possono essere esaminate da questa Commissione, non essendo consentito in sede d’appello la modifica e/o l’ampliamento del thema decidendum cristallizzato con l’originario reclamo.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it