COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 01/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATERNUM AVVERSO LE SANZI

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°55 del 01/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATERNUM AVVERSO LE SANZIONI DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3, DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI € 150,00 PER PRIMA RINUNCIA ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SCUOLA PITAGORA / ATERNUM, DISPUTATA IL 7/2/2010 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” PESCARA (C.U. N° 26 dell’11/2/2010 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

  Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Aternum ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. in danno della stessa società per aver la squadra abbandonato il terreno di gioco, a causa dei ripetuti scontri sugli spalti, così impedendo la ripresa della gara, chiedendone la revoca e la ripetizione dell’incontro.

  Ha dedotto l’appellante di essersi ripresentata in campo, ma che non vi erano le condizioni ambientali per la ripresa del secondo tempo di gioco, poiché l’ordine pubblico non era garantito né sul campo né sugli spalti, visto che poco prima un proprio dirigente era stato aggredito da due sostenitori della squadra Pitagora e che altri due erano quasi venuti alle mani al rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo.

  Aggiunge l’appellante la circostanza di aver riferito al direttore di gara che non vi erano le condizioni per proseguire la partita ma che lo stesso del tutto autonomamente decideva per la ripresa del gioco.

  Sono pervenute controdeduzioni della A.C. Scuola Pitagora, con le quali vengono negati gli assunti della soc. appellante, in ragione del fatto che era presente la forza pubblica, intervenuta durante l’intervallo nell’impianto sportivo.

  Ha concluso la controinteressata società per l’inammissibilità e comunque il rigetto dell’appello.All’udienza del 29 marzo 2010 non è presente nessuno per la società appellante, nonostante la regolarità della convocazione del 22 febbraio 2010.

  Osserva la Commissione che l’appello risulta infondato e che, per l’effetto, la decisione del primo giudice deve essere confermata.

La versione dei fatti fornita dalla società appellante, infatti, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato.

In sede di supplemento di rapporto l’arbitro della gara ha confermato gli originari riferimenti, precisando che sul terreno di gioco era presente la forza pubblica, una sparuta rappresentanza di spettatori (circa 10), e che vi erano quindi tutti i presupposti perché la gara riprendesse il suo corso, cosa che non avveniva per decisione del capitano e del suo vice della Soc. appellante, nonostante l’invito dal direttore di gara agli stessi rivolto per la ripresa del gioco.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.

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