COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 01/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELL’A.S.D. CASALBORDINO 91 AVVERSO L’AMMENDA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°55 del 01/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

APPELLO DELL’A.S.D. CASALBORDINO 91 AVVERSO L’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CASALBORDINO 91 / TRE VILLE, DISPUTATA IL 7/3/10 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 50 dell’11.3.10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

  Con appello ritualmente proposto, l’A.S.D. Casalbordino 91 ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per intemperanze dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro e dei suoi familiari e perché gli stessi facevano esplodere diversi petardi di grossa potenza sugli spalti e nei pressi del terreno di gioco.

  La società appellante ha chiesto l’annullamento della sanzione, poiché non sarebbe avvenuto alcun fatto anomalo, ovvero alcuna manifestazione di violenza né durante, né dopo l’incontro, ma semplici manifestazioni di disappunto da parte dei tifosi avverso decisioni arbitrali non condivise.

  Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento, atteso che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato.

Da quanto sopra, consegue che la decisione impugnata deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati, tenuto conto che il primo giudice aveva già considerato tutte le attenuanti del caso per avere inflitto una sanzione inferiore a quella prevista per l’introduzione o utilizzazione di materiale pirotecnico, di cui all’art. 12, comma VI, C.G.S..

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata nella minore misura di € 78,00 ed addebitarsi la relativa differenza la differenza di € 52,00.

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