COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 24/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 90 del 24/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

6.1 RECLAMO SOCIETA’ FORTITUDO MOLITERNO (1^ CATEGORIA) AVVERSO SQUALIFICHE CALCIATORI COLLINO PASQUALE ED ABATE NICOLA, PUBBLICATE SUL CU N. 73 DEL 6.02.2010.

Letto il reclamo proposto dalla società FORTITUDO MOLITERNO avverso le squalifiche dei calciatori COLLINO PASQUALE, fino al 30.04.2014, ed ABATE NICOLA, fino al 31.12.2011, come riportate sul CU n. 73 del 6.02.2010;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta, nonché il D.G. della gara;

Considerato che le argomentazioni della società reclamante non trovano riscontro alcuno sia negli atti ufficiali, né tantomeno nelle dichiarazioni rese dal D.G., il quale, nella sua audizione, ha confermato il grave atto di violenza ai suoi danni posto in essere da parte del calciatore Collino Pasquale, nonché quello che ha visto protagonista il calciatore Abate Nicola, escludendo, in maniera categorica, ogni possibilità di errore di persona;

Rilevato che, in merito, al presunto scambio di persona, nella sanzione inflitta ad Abate, l’istruttoria espletata non ha dato adito a nessun dubbio sulla condotta posta in essere dal suddetto calciatore;

P.Q.M.

·  rigetta il proposto ricorso, confermando “in toto” le sanzioni inflitte dal G.S. ai calciatori Collino Pasquale ed Abate Nicola;

·  dispone l’incameramento della tassa reclamo.

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