COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 01/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEI SIGG.RI COLANERO DOMENICO, CASCIATO M

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°55 del 01/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO: DEI SIGG.RI COLANERO DOMENICO, CASCIATO MASSIMO, PELLEGRINI MICHELE, ABBONIZIO CRISTIANO, LA FARCIOLA WILLIAM E ZAPPACOSTA FEDERICO ALL’EPOCA DEI FATTI TUTTI TESSERATI COME CALCIATORI DELLA A.S.D. LA VALLE C 5, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’, PER IL COMPORTAMENTO GRAVEMENTE ANTISPORTIVO POSTO IN ESSERE IN OCCASIONE DELLA GARA DEM PESCARA RECUPERI CALCIO A CINQUE – LA VALLE C 5 DEL 16.5.2009, POTENZIALMENTE IDONEO AD ALTERARE L’ESITO DEL CAMPIONATO;

DEI SIGG.RI AMICUCCI NICOLA, PASQUINI CAVILLO E MENNA NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATI PER L’ A.S.D. LA VALLE C 5, IL PRIMO QUALE ALLENATORE E GLI ALTRI COME DIRIGENTI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’, PER COMPORTAMENTO GRAVEMENTE ANTISPORTIVO, PER AVERE FAVORITO E CONDIVISO IN PIENO LA PROTESTA POI ATTUATA DAI GIOCATORI E, COMUNQUE, PER NON AVERE POSTO IN ESSERE, PUR PRESENTI AL CAMPO DI GIOCO, NESSUNA AZIONE O ATTEGGIAMENTO ATTO A EVITARLA O SCORAGGIARLA;

DEL SIGG. MARTELLI MARCO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. LA VALLE C 5 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’, PER COMPORTAMENTO GRAVEMENTE ANTISPORTIVO, IN QUANTO, A CONOSCENZA DEL FATTO CHE LA SUA SQUADRA AVREBBE POSTO IN ESSERE UNA FORMA DI PROTESTA CLAMOROSA, PUR NON CONDIVIDENDOLA, NULLA HA FATTO PER IMPEDIRLA, EVITARLA O SCORAGGIARLA;

DELLA SOCIETA’ A.S.D. LA VALLE C 5 PER VIOLAZIONE DELLART. 4, COMMA I, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA, PER QUANTO IMPUTATO AL SUO PRESIDENTE E, A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, IN VIRTU’ DEL DISPOSTO DALL’ART. 4, COMMA II, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO CONTESTATO AI SUOI TESSERATI.

  Con nota del 23/11/2009, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte.

  Con racc. a.r. dell’8/3/10, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 29/03/2010, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive.

Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Marco Mattioli, nonché tutti i soggetti deferiti, ad eccezione del calciatore Pellegrini Michele e del Presidente della società A.S.D. La Valle C 5, Sig. Martelli Marco, nonché della società stessa.

I soggetti deferiti presenti all’udienza di trattazione, chiedevano ai sensi degli articoli 24 e 23 C.G.S. l’applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti, sanzioni che venivano concordate nella misura di mesi 4 di inibizione a carico dei Sigg.ri Amicucci Nicola, Menna Nicola e Pasquini Camillo; in mesi 2 e giorni 20 di squalifica ai calciatori Zappacosta Federico, Colanero Domenico, Casciato Massimo, Abbonizio Cristiano, e La Farciola William.

La Commissione, preliminarmente, rileva di non poter adottare provvedimenti nei confronti della società A.S.D. La Valle C 5, difettando il requisito dell’affiliazione alla F.I.G.C. per mancata attività negli anni 2009 – 2010.

Ritenuta, peraltro, corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, visti gli articoli 23 e 24 C.G.S.

DELIBERA

a richiesta delle parti, di infliggere ai Sigg.ri Amicucci Nicola, Menna Nicola e Pasquini Camillo la sanzione dell’inibizione di mesi 4; ai calciatori Zappacosta Federico, Colanero Domenico, Casciato Massimo, Abbonizio Cristiano, e La Farciola William la squalifica di mesi 2 e giorni 20; delibera, inoltre, di squalificare il calciatore Pellegrini Michele per mesi 4 e d’inibire il Presidente Martelli Marco per mesi 6.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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