COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 31/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°39 del 31/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTI

 

111  DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE

A carico PIOLI GIANMARCO, tess. A.S.D. Terme Monticelli, sig. FERRARI RENZO, Presidente A.S.D. Terme Monticelli, A.S.D. TERME MONTICELLI e A.S.D. U.S. MONTEBELLO

  Con nota 2.3.2010 n. 5347/623, il Sostituto Procuratore Federale,

- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,

- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :

- il calc. PIOLI GIANMARCO,  delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S.,  40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto, nell’agosto 2009,  una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. Terme Monticelli, mentre era ancora tesserato per la società U.S.Montebello;

- il sig. FERRARI RENZO, Presidente della società A.S.D. Terme Monticelli, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S.,  40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc, Pioli Gianmarco, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;

- la società A.S.D. U.S. MONTEBELLO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;

- la società A.S.D. TERME MONTICELLI, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente.

  Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, l’A.S.D. TERME MONTICELLI ha chiesto copia degli atti, prontamente inviatile.

Il rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA, dopo  ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite,  con la squalifica per mesi 3 del calc. PIOLI GIANMARCO, la inibizione per mesi 3 del sig. FERRARI RENZO, l’ammenda di € 800 per l’A.S.D. TERME MONTICELLI e l’ammenda di € 300 per l’A.S.D. U.S. MONTEBELLO.

  La Commissione,

-  letto il deferimento;

-  sentite le richieste  avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

-  valutato che i comportamenti messo in atto dal calc. PIOLI e dal sig. FERRARI,  integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite,  con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S.,  per l’A.S.D. U.S. MONTEBELLO e la responsabilità diretta,  ex art. 4, comma 1,  del C.G.S., per l’A.S.D. TERME MONTICELLI;

  - preso atto che il calc. PIOLI risulta  essere stato trasferito, in prestito, dall’11.9.2009, dall’A.S.D. U.S. MONTEBELLO all’A.S.D. TERME MONTICELLI;

-  visti gli artt.  18 e 19 del C.G.S.,

d e l i b e r a

  - di infliggere al calc. PIOLI GIANMARCO la squalifica per mesi 1, al sig. FERRARI RENZO, Presidente dell’A.S.D. Terme Monticelli la inibizione per mesi 2,  all’A.S.D. U.S. MONTEBELLO l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. TERME MONTICELLI l’ammenda di € 400.

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