COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 119  del 01/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL BOCCEA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 119  del 01/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL BOCCEA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 150 CON L’OBBLIGO DI RISARCIMENTO DANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 68 DELL’11.3.2010

(Gara: CIVITACASTELLANA – REAL BOCCEA del 7.3.2010 – Campionato Allievi Regionali)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe, con i quale la Società REAL BOCCEA non contesta i comportamenti dei sostenitori durante il corso della gara, ma gli ipotetici danni che tesserati avrebbero causato alla struttura della Società ospitante. Sostiene la ricorrente che il Dirigente locale faceva notare all’arbitro, a fine gara, gli atti di vandali sono compiuti dalla squadra ospite nello spogliatoio non riscontrati direttamente dall’arbitro.

Pone in evidenza anche la ricorrente che alla squadra veniva assegnato lo spogliatoio  di condividere con altra Società che stava terminando la propria gara.

A fine dell’incontro i calciatori di detta squadra rientravano negli spogliatoi sbattendo le porte di ingresso creando confusione e strepiti.

E’ possibile quindi che i danni agli spogliatoi, secondo la reclamante, siano stati arrecati dai calciatori della squadra che avevano giocato in precedenza.

Questa Commissione Disciplinare territoriale, in effetti, leggendo attentamente le carte in possesso, si è resa conto che l’arbitro  non ha verificato di persona la situazione degli spogliatoi prima dell’inizio dell’incontro in argomento, per cui non c’è certezza che i danni  siano stati causati da tesserato della Società REAL BOCCEA, anche in considerazione che la gara ha avuto uno svolgimento abbastanza tranquillo.

Detto ciò, questa Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di accogliere il ricorso in argomento, riducendo l’ammenda ad  € 100 ed annullando l’obbligo di risarcimento danni.

La tassa reclamo va restituita.

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