COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 119  del 01/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA A.S.D. CIRCOLO TENNIS TORRENOVA AVVERSO IL

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 119  del 01/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA A.S.D. CIRCOLO TENNIS TORRENOVA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE DE LUCA GIUSEPPE  ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 38 DEL 25.2.2010

(Gara: NAZARETH – CIRCOLO TENNIS EUR del 20.2.2010 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)

La Società CIRCOLO TENNIS TORRENOVA ha avanzato reclamo avverso al provvedimento in titolo, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato DE LUCA GIUSEPPE.

La reclamante afferma che il giocatore non si è assolutamente reso responsabile di aver attinto l’arbitro con uno sputo, ma solamente di essere reo di aver protestato con eccessivo impeto, contro una decisione tecnica.

Continua della Società, adducendo  che – a riprova dell’assurdità della succitata decisione tecnica dell’arbitro – addirittura la Società avversaria avrebbe, in segno di protestato volontariamente calciato il rigore assegnatole, fuori dallo specchio della porta.

Questa Commissione, alla luce della versione dei fatti sopra illustrata che, in sostanza, afferma l’insussistenza del gesto, ha provveduto a convocare l’arbitro per ottenere una ulteriore descrizione dell’accaduto, pur se già dal referto iniziale, questa appare minuziosa e circostanziata.

L’arbitro ascoltato direttamente, ha precisato di essere stato raggiunto da alcuni schizzi dello sputo lanciato dal DE LUCA, ha ribadito il carattere intenzionale nonché la certezza di essere il destinatario.

E’  di tutta evidenza, come la suddetta precisazione non attenui assolutamente la gravità del gesto, da ritenere tra i più riprovevoli inqualificabili nell’ambito delle relazioni umane, siano esse riferite ad un ambito sportivo  o meno. Ne consegue che l’assunto della reclamante è da ritenere assolutamente infondato.

Per quanto precede, questo Organo Giudicante

DELIBERA

Di respingere il ricorso in argomento, confermando la squalifica fino al 28.2.2013 a carico del calciatore DE LUCA GIUSEPPE.

La tassa reclamo va incamerata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it