COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 119 del 01/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORBONA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMEN
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 119 del 01/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORBONA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2015 A CARICO DEL CALCIATORE TEOFILI ALBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 104 DEL 4.3.2010
(Gara: NUOVA CASETTE – BORBONA CALCIO del 21.2.2010 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue:
al 35mo del secondo tempo, a seguito dell’espulsione comminatagli dal Direttore di gara, il Sig. TEOFILI ALBERTO, alla vista del cartellino rosso, colpiva l’arbitro con un pugno molto forte all’addome e con calci al ginocchio e alla caviglia, provocandogli dolore. Contestualmente lo stesso gli proferiva minacce.
La Società istante, nel suo ricorso, premettendo la natura leale del suo giocatore mostrata durante la carriera calcistica e riconoscendo comunque la gravità del gesto messo in essere da quest’ultimo, evidenziava che nel caso in questione si sarebbe trattato di un atto scaturente da un gesto impulsivo e scomposto.
Per tali motivi la ricorrente chiedeva una sensibile riduzione della squalifica inflitta al TEOFILI.
Questa edulcorata versione dei fatti non può essere accolta, anche in relazione alle chiare risultanze del referto di gara che, come è ben noto, costituisce fonte privilegiata di prova di quanto in esso contenuto.
Ritenuto che l’azione da sanzionare riveste sicuramente carattere di particolare gravità, e che nella fattispecie trattasi di atti estremamente violenti ed irriguardosi posti nei confronti della dignità e della persona del Direttore di gara.
Valutata qualsiasi circostanza di natura emotiva interferente con la condotta del giocatore, che non può comunque assurgere ad alcuna scriminante, nonché l’assenza di rilevanti conseguenze derivanti alla persona fisica dell’arbitro, che peraltro dal 35mo del II tempo riusciva a portare a termine l’incontro tra le 2 squadre.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ridurre dal 28.2.2015 al 28.2.2014 la squalifica a carico del calciatore ALBERTO TEOFILI.
La tassa reclamo va restituita.
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