COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 119 del 01/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI CERVETERI AVVERSO IL PROVVE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 119 del 01/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI CERVETERI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2010 A CARICO DEL CALCIATORE INTRAGNA CHRISTIAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 60 DEL 18.3.2010
(Gara: CITTA’ DI CERVETERI – FREGENE del 24.3.2010 – Campionato Giov.mi Fascia B)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società CITTA’ DI CERVETERI fa presente che il calciatore INTRAGNA in fase di giuoco, nel tentativo di passare il pallone ad un compagno, in verticale, colpiva involontariamente l’arbitro che era sulla traiettoria del passaggio e che il pallone ritornava al calciatore che tentava nuovamente di rilanciarlo verso il compagno che nel frattempo era più lontano ed ancora una volta involontariamente raggiungeva l’arbitro. Ritiene al reclamante che, alla luce di quanto esposto, la sanzione inflitta al calciatore in questione sia eccessiva e ne chiede, pertanto, una adeguata riduzione.
L’arbitro, in un apposito supplemento di rapporto redatto successivamente alla redazione del primo referto, ha tenuto a precisare meglio l’andamento dei fatti, Non ha ritenuto infatti di considerare volontaria la pallonata ricevuta in tutte e due le occasioni dal calciatore INTRAGNA il quale, però, nella circostanza gli rivolgeva ingiurie.
Da tale precisa indicazione offerta dal direttore di gara, questa Commissione Disciplinare ritiene, anche di talune considerazioni esposte dalla reclamante che coincidono con quanto scritto dall’arbitro nel supplemento di rapporto, di diminuire sensibilmente la sanzione inflitta al calciatore INTRAGNA CHRISTIAN, riportando la stessa secondo le effettive responsabilità del calciatore.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di accogliere il reclamo in argomento e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore INTRAGNA CHRISTIAN dal 30.6.2010 al 10.4.2010.
La tassa reclamo va restituita.
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