COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 119  del 01/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELL’ ASD POLISPORTIVA CALCIO SEZZE AVVERSO IL PROVV

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 119  del 01/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELL’ ASD POLISPORTIVA CALCIO SEZZE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 4. 03. 2010

(GARA PRO CALCIO SEZZE /MARINA CLUB 2005 DEL 21. 02. 2010 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI)

La Polisportiva Calcio Sezze con il presente reclamo intende impugnare la decisione assunta dal Giudice Sportivo con il comunicato indicato in epigrafe e chiede nelle conclusioni l’ annullamento del provvedimento di perdita della gara, oggetto del presente ricorso.

Evidenzia la Pol. Calcio Sezze nel proprio ricorso che il tutto nasce a seguito di un calcio sferrato da un calciatore della squadra ospite ad un loro calciatore, dopodiché iniziavano a litigare, spintonandosi per cui venivano espulsi dall’ arbitro. A questo punto intervenivano altri calciatori di entrambe le squadre per separare i due contendenti e l’ arbitro, trovandosi in prossimità, invece di restare a debita distanza per meglio valutare l’ evolversi della situazione,andava ad interporsi tra i due litiganti, e gli altri nel frattempo intervenuti. Ed è in tale circostanza che forse l’ arbitro, del tutto involontariamente, potrebbe aver ricevuto un colpo, mentre  si era creato sul terreno di gioco uno stato di confusione tra i calciatori delle due squadre intervenuti per dividere i due  che si stavano colpendo. Quando la situazione si era normalizzata, con le squadre pronte per riprendere il gioco, l’ arbitro inopinatamente e senza alcuna valida ragione raggiungeva  lo spogliatoio, dove comunicava ai dirigenti delle due società, di non sentirsi più in grado di portare a termine la gara,in quanto provata emotivamente.

Da una attenta lettura delle carte in possesso e da quanto l’ arbitro ha riferito, in sede di audizione, questa Commissione si è resa conto che l’ assunto della reclamante trova fondamento negli atti di gara. Infatti l’ arbitro precisa con dovizia di particolari lo svolgimento dei fatti, sostenendo che, nel momento in cui interveniva per calmare gli animi, riceveva “ una manata sul volto “, che non era certamente diretta alla sua persona, ma che era frutto della confusione che si era creata sul terreno di gioco. Precisa anche il direttore di gara che il colpo ricevuto non gli procurava alcuna conseguenza fisica e che in occasione del diverbio non vi è stato scambio di pugni o calci tra i contendenti, ma semplicemente contestazioni verbali. A seguito di tale episodio, precisa l’ arbitro “ non mi sono più sentita  emotivamente in grado di continuare a dirigere l’ incontro.”

 Questa Commissione di Disciplina, valutando nel complesso gli accadimenti verificatisi, non intravede motivi validi  per una sospensione della gara, in quanto l’ arbitro, dopo una breve e necessaria pausa, considerato che la situazione si era normalizzata e considerato anche che  il colpo  non era stato direttamente indirizzato alla sua persona, per cui non esistevano  motivi di pericolosità nei suoi confronti, avrebbe potuto tranquillamente portare a termine l’ incontro.

Considerato quanto sopra, questa Commissione di Disciplina ritiene fondate le lagnanze avanzate dalla ricorrente, in base alle quali ha chiesto l’ annullamento delle sanzioni indicate in oggetto.

Conseguentemente,

DELIBERA

Di accogliere il ricorso in argomento, annullando la decisione impugnata e di ordinare la ripetizione della gara.

La tassa reclamo si restituisce.

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