COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 119 del 01/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLECORSA AVVERSO IL 
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 119 del 01/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA' VALLECORSA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2013 A CARICO DEL CALCIATORE ROBERTO TULLIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DELL' 25/2/10
( Gara: Vallecorsa – Fontana Liri del 21/2/10 - Camp. Promozione )
La Commissione Disciplinare;
· visto il reclamo in epigrafe;
· esaminati gli atti ufficiali;
· ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:
La ricorrente, dopo aver escluso che il proprio tesserato al termine della gara abbia assunto comportamenti offensivi nei confronti dell'Arbitro, avendo egli soltanto protestato se pur in maniera veemente, e dopo aver escluso altresì che il giocatore, alla guida della propria autovettura, abbia inseguito per alcuni chilometri l'auto con a bordo l'Arbitro e i suoi Assistenti, ponendo in essere manovre pericolose, per creare panico e spavento agli stessi, ha lamentato in ogni caso la eccessività della sanzione , del tutto sproporzionata rispetto all'entità dei fatti.
Orbene, nel referto e nei supplementi allegati che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, l'Arbitro ha descritto in maniera precisa e dettagliata tutti i comportamenti posti in essere dal giocatore Roberto sia al termine della gara nella zona degli spogliatoi, che successivamente durante l'inseguimento automobilistico.
Comportamenti non solo offensivi e minacciosi, ma anche gravemente pericolosi per l'incolumità dell'Arbitro, avendo il giocatore effettuato più volte, durante il lungo inseguimento, manovre spericolate ed intimidatorie, avvicinandosi a pochissimi centimetri dall'autovettura dell'Arbitro, quasi a volerla tamponare ovvero affiancando la stessa, lanciando poi contro il vetro del lato conducente una bottiglietta di plastica ancora piena, ovvero effettuando sorpassi, per frenare poi bruscamente, al fine di provocare un tamponamento.
Comportamenti questi davvero riprovevoli ed intollerabili, che soltanto grazie al sangue freddo dell'Arbitro, che non ha perso il controllo della situazione, hanno causato soltanto spavento e non invece conseguenze più serie.
Dovendo ora valutare, ai fini disciplinari, tali comportamenti, questa Commissione ritiene di poter assumere parzialmente alcune delle considerazioni addotte dalla reclamante, volte a ridimensionare la gravità dell'episodio, ed in particolare il fatto che l'Arbitro non abbia subìto alcuna conseguenza fisica, che alla sua autovettura non sia stato arrecato alcun danno materiale, ed infine che né il Direttore di gara né i suoi Assistenti, se pur allarmati, abbiano ritenuto necessario richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine.
Per tali motivi, la sanzione andrà quindi rivisitata, anche per rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore ROBERTO TULLIO dal 30 giugno 2013 al 30 settembre 2011.
La tassa di reclamo va restituita.