COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 01.04.2010 Decisione della Giudice Sportivo IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,

 COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 01.04.2010

Decisione della Giudice Sportivo

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,

a  seguito della decisione adottata  nel corso della riunione del 17.03.2010, in relazione al preannuncio di reclamo avanzato con fax del 15.03.2010 dalla A.S.D. ESPERIA ANTHARES in merito alla gara Primorje-Esperia Anthares, valevole per il campionato di II categoria, girone “D”, disputatasi il 14.03.2010 e conclusasi con il risultato di  3 – 2 a favore del Primorje;esaminato il reclamo presentato nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore dall’A.S.D. Esperia Anthares, con raccomandata spedita il 19.03.2010, con il quale la stessa chiede  “di esaminare se esistano gli estremi per la ripetizione della gara”, eccependo due presunti errori tecnici commessi dall’arbitro e cioè:

a)  all’8’ del 2° tempo il direttore di gara avrebbe ammonito il calciatore n. 5 della Soc. Esperia Anthares, Tramarin Lorenzo, annotando però sul proprio taccuino il n. 15 anziché il predetto n. 5; al 25’ del 2° tempo ha ammonito il n. 15 della Soc. Esperia Anthares, Cisternino Marco (che precedentemente, ad avviso della reclamante,  non sarebbe stato  sanzionato) e lo ha espulso a seguito di seconda ammonizione;

b)  al 30’ del 2° tempo, mentre il pallone era in gioco nelle mani del portiere della Soc. Esperia Anthares, l’arbitro avrebbe fischiato ed avrebbe interrotto il gioco stesso per consentire una sostituzione di un calciatore richiesta dalla Soc. Primorje; successivamente avrebbe consegnato il pallone nelle mani del predetto portiere per  far riprendere il gioco;

esaminato il rapporto dell’arbitro, che costituisce fonte di prova privilegiata e rilevato che dal citato atto non emergono le circostanze dedotte dalla A.S.D. Esperia Anthares nel gravame presentato, né tanto meno alcuna ammissione dell’arbitro, né implicita né esplicita, di essere incorso durante la citata gara in errore tecnico;preso atto del supplemento di rapporto richiesto all’arbitro e trasmesso il 25.03.2010, nel quale egli ha confermato integralmente il contenuto del referto in merito all’andamento della gara nonché la correttezza di tutte le ammonizioni ed espulsioni effettuate e la  tempistica delle sostituzioni,  che sono avvenute – sempre secondo quanto dichiarato dal direttore di gara – in conformità alla regole del gioco;visto l’art. 29, punto 3, del Codice di Giustizia Sportiva che recita:”I Giudici Sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”; la conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto di esame da parte del Giudice Sportivo, il quale, pertanto non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione  delle regole tecniche e disciplinari, a meno che l’arbitro, nel proprio referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico;accertato che, nella fattispecie in esame, l’arbitro ha confermato la correttezza delle ammonizioni ed espulsioni da lui disposte nel corso della gara ed annotate nel referto e che la gara stessa si era  svolta in conformità alle regole del gioco, motivo per cui  il suo operato non può essere sindacabile; gli episodi eccepiti dalla reclamante sono infatti di essenza solo tecnica che non appartengono alla cognizione degli organi di giustizia sportiva;rilevato, quindi, che il reclamo in questione non può essere preso in esame da questo Giudice Sportivo  per le suesposte ragioni;preso atto che la Soc. Primorje non ha fatto pervenire controdeduzioni relative al predetto reclamo entro i termini previsti;

 P.Q.M.

 1)  dichiara inammissibile il reclamo presentato dall’A.S.D. Esperia Anthares in merito alla gara suindicata;

2)  conferma il risultato conseguito sul campo dalla due squadre e cioè di 3-2 a favore della Soc. Primorje;

3)  dispone per l’incameramento della tassa relativa al reclamo (art. 29, punto 13, del C.G.S

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