COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Goldfighters C
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASD Goldfighters Camp. Jun. Prov. Gir. B
Gara Goldfighters/Cernusco del 07.03.2010
CU n. 32 della delegazione di MILANO datato 11/03/2010
La società GOLDFIGHTERS ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito i dirigente Roberto WEGER fino all’8/04/2010, lamentando l’erroneità della decisione assunta dal GS.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva:
-che l’inibizione inflitta al sig. WEGER ha durata inferiore ad un mese;
-che l’art.45, comma 3 lett. b), del CGS stabilisce che non è impugnabile l’inibizione del dirigente fino ad un mese.
In ragione di quanto sopra, Questa Commissione Disciplinare
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.