COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS OLGIATESE ASTRO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società GS OLGIATESE ASTRO Camp. 2^ Cat. Gir. H
Gara Ardita/Olgiatese Astro del 04/03/2010
CU n. 35 della delegazione di COMO datato 12/03/2010
La società OLGIATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Maurizio BERLINGHERI fino al 28.06.2010 e Mirko SOMAINI per 4 GARE; inibito il dirigente Matteo SAVIORI fino al 03.05.2010; inflitto l’ammenda di Euro 150,00; chiedendo una riduzione delle sanzioni comminategli, in particolare con riferimento al BERLINGHERI che si sarebbe limitato ad assumere un atteggiamento irriguardoso verso il direttore di gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante è priva di qualsiasi riscontro e non può in alcun modo confutare i fatti riportati nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, che confermano la correttezza dei motivi adottati dal GS a fondamento delle decisioni impugnate.
Ciò posto, la CD rileva che le sanzioni inflitta dal GS risultano congrue e proporzionate alla luce dei comportamenti posti in essere dai su menzionati tesserati e dai sostenitori della OLGIATESE nell’ambito della gara in oggetto, così come descritti nel referto del direttore di gara.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.