COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Pr
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di:
- Mondini Andrea, Carrara Riccardo, bertarini Giovanni, Faelutti Mattia, Priori Omar e Guarnieri Marco,
tesserati per la società GS MARINI, per rispondere della violazione dell’art.1, commi 1 e 4 del Codice di Giustizia
sportiva per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità nell’attività sportiva, nonché dell’art.5,
commi 1 e 6, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver espresso pubblicamente, a mezzo internet,
dichiarazioni gravemente lesive della reputazione di altro tesserato, contenenti pericolo per l’incolumità personale
dello stesso;
- società GS MARINI per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del CGS, in
relazione alla condotta ascritta ai propri calciatori.
Con provvedimento del 23 novembre 2009 il Procuratore Federale,
- VISTO che in data 3 aprile 2009 era avvenuta sulla bacheca personale di Facebook di Mondini Andrea,
un messaggio che testualmente recitava: “Vieni anche tu a spaccare la faccia a Lucini: a grande richesta si
svolgerà il primo Lucini party… ecco il programma: ritrovo pm 7,30 al supermercato di Soresina, dove lavoro,
ore 7,45 inizio delle danze (sono graditi coltelli, bastoni, taniche di benzina e qualunque cosa contundente
troviate…) mi raccomando non mancare…. prometto che se venite numerosi è possibile che si faccia anche
una seconda edizione a breve”;
- VISTO che, al predetto messaggio hanno aderito come “ospiti confermati” (formula usata nel linguaggio
informatico per confermare la partecipazione all’evento) i signori Carrara Riccardo, bertarini Giovanni,
Priori Omar, Faelutti Matti, Guarnieri Marco, tutti tesserati nella scorsa stagione sportiva con la GS Marini;
- CONSIDERATO che, durante l’audizione, il Mondini ha ammesso di aver scritto sulla propria bacheca
di Facebook il messaggio nei confronti del Lucini (che fino a quella data aveva diretto tre gare della GS Marini
tutte con esito sfavorevole, come da documento allegato agli atti d’indagine), dichiarando che il tutto aveva
uno spirito goliardico;
- RILEVATO altresì che, il giorno successivo alla loro apparizione, il messaggio minatorio era stato cancellato
dal portale di Facebook, così come confermato dal Lucini nella denunzia ai Carabinieri;
- CONSIDERATO che, durante le rispettive audizioni, gli altri tesserati coinvolti (Carrera, bertarini, Priori,
Faeluti e Guarnieri) hanno ammesso di aver aderito al messaggio del Mondini ma, anche loro, con spirito
esclusivamente goliardico;
deferiva avanti Questa Commissione i signori Mondini Andrea, Carrara Riccardo, bertarini Giovanni, Faelutti
Mattia, Priori Omar e Guarnieri Marco e la GS MARINI, per rispondere della violazione delle norme indicare
in epigrafe.
La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale
in contraddittorio con i deferiti Mondini Andrea, Faelutti Mattia ed il presidente della GS MARINI ed i
loro procuratori, esaminate le argomentazioni difensive dei deferiti, preso atto che la Procura Federale ed il
signor Mondini Andrea hanno concordato, ai sensi dell’art.23 del CGS, l’applicazione della sanzione nella misura
di 4 mesi di inibizione, che la Procura Federale ha altresì richiesti, previa dichiarazione di responsabilità
degli altri deferiti per le violazioni del disposto delle norme indicate nel deferimento, per Carrara Riccardo,
bertarini Giovanni, Faelutti Mattia, Priori Omar e Guarnieri Marco, mesi due di squalifica, per la società
GS MARINI Euro 500,00 e che il signor Faelutti Mattia e la GS MARINI hanno chiesto l’applicazione del minimo
delle sanzioni secondo equità, trattandosi di un mero comportamento goliardico,
osserva
dai documenti acquisiti agli atti e dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini, emerge chiaramente che
l’inserimento del messaggio nella bacheca personale di facebook da parte del calciatore Mondini Andrea, non
aveva una reale intenzione di porre a repentaglio l’incolumità dell’arbitro Lucini, bensì quello di mero gesto
goliardico, come tale del tutto riprovevole, ma con effetti e portata limitati.
Si osserva altresì che il messaggio stesso, seppure di contenuto minaccioso, riporta anche espressioni
ironiche quali “a grande richiesta si svolgerà il primo Lucini party” che sminuisce la portata gravemente minacciosa
dello stesso per propendere verso un aspetto ludico, ironico e meramente goliardico.
Certamente che lo stesso poteva essere travisato se destinato indistintamente al pubblico; tale travisamento
però nel caso si specie era ridotto ai minimi termini in quanto questo messaggio poteva essere visto
solo da coloro che possono accedere alla bacheca personale di Facebook del Mondini.
Si osserva altresì che i deferiti sia in sede di indagini sia avanti a Questa Commissione hanno tenuto un
comportamento estremamente corretto, ammettendo i fatti e accettando le sanzioni che sarebbero loro derivate
dal comportamento goliardico tenuto che non voleva assolutamente danneggiare e/o mettere a repentaglio
l’incolumità del Lucini.
A fronte di ciò, si ritiene la sanzione concordata dalla Procura Federale con il signor Mondini (quattro
mesi di squalifica), ai sensi dell’art.23 CGS, eccessiva e sproporzionata rispetto alla gravità del comportamento
dallo stesso tenuto anche in debita considerazione degli abituali criteri di valutazione adottati da Questa
Commissione in relazione a comportamenti analoghi.
Pertanto, ragioni di equità e di giustizia impongono a Questa Commissione di disattendere il predetto accordo,
in applicazione del disposto previsto dal secondo comma dell’art.23 CGS.
Nel caso di specie, il comportamento tenuto dai calciatori deferiti ha effettivamente integrato la violazione
dell’art.1 del CGS e come tale merita di essere debitamente sanzionato.
La GS MARINI merita invece di essere sanzionata per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 commi
1 e 2 CGS in relazione al comportamento tenuto dai propri calciatori.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
commina
- al signor Mondini Andrea la squalifica di due mesi;
- ai signori Carrara Riccardo, bertarini Giovanni, Faelutti Mattia, Priori Omar e Guarnieri Marco tre giornate
di squalifica;
- alla società GS Marini Euro 250,00 di ammenda.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonché di
provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.