COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Pr

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Boukari Mohamed per rispondere:

•  della violazione di cui agli artt.1, comma 1, e 10, comma 2 del CGS, in relazione all’art.40, comma 11 bis delle NOIF, per aver falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2009/2010 per la Società FC AMICI MAPELLO 04 senza averne titolo, perché precedentemente tesserato per il club SPORTIF D’HAMMAM, regolarmente affiliato alla Federazione tunisina.

Alla udienza, oltre al Rappresentante della Procura Federale, hanno presenziato il deferito assistito dal sig. Peruta Daniele.

Dopo la relazione del Presidente della Commissione Disciplinare Territoriale vertente sulla contestazione e sul contenuto probatorio del fascicolo della Procura Federale, è stata data la parola al deferito, il quale ha dichiarato di aver agito in buona fede in quanto nel suo paese di origine non esisteva un vero e proprio tesseramento per calciatori Juniores.

Successivamente il deferito prima della chiusura del dibattimento, ha avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art.23 CGS; il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso concordando la pena nella misura di giorni 20 di squalifica, tenuto conto della circostanza che il calciatore Boukari Mohammed è in possesso di nulla osta al tesseramento rilasciato dalla Federazione tunisina ed ivi computata la riduzione di pena prevista dall’art.23 CGS.

Motivi della decisione

Il comportamento addebitato al deferito risulta pienamente provato attraverso la documentazione in atti, pertanto non può trovare luogo nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento.

Tanto premesso,

La Commissione Disciplinare Territoriale

preso atto della richiesta di applicazione della pena avanzata dal deferito in merito alla quale ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale; ritenuta accoglibile la sanzione concordata tra le parti in considerazione della entità e rilevanza del comportamento contestato,

applica

a Boukari Mohamed la sanzione di giorni 20 di squalifica, la sanzione dovrà essere scontata al momento del tesseramento.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente all’interessato il presente provvedimento.

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