COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Pr

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di:

- Mondini Andrea, Carrara Riccardo, bertarini Giovanni, Faelutti Mattia, Priori Omar e Guarnieri Marco,

tesserati per la società GS MARINI, per rispondere della violazione dell’art.1, commi 1 e 4 del Codice di Giustizia

sportiva per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità nell’attività sportiva, nonché dell’art.5,

commi 1 e 6, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver espresso pubblicamente, a mezzo internet,

dichiarazioni gravemente lesive della reputazione di altro tesserato, contenenti pericolo per l’incolumità personale

dello stesso;

- società GS MARINI per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del CGS, in

relazione alla condotta ascritta ai propri calciatori.

Con provvedimento del 23 novembre 2009 il Procuratore Federale,

- VISTO che in data 3 aprile 2009 era avvenuta sulla bacheca personale di Facebook di Mondini Andrea,

un messaggio che testualmente recitava: “Vieni anche tu a spaccare la faccia a Lucini: a grande richesta si

svolgerà il primo Lucini party… ecco il programma: ritrovo pm 7,30 al supermercato di Soresina, dove lavoro,

ore 7,45 inizio delle danze (sono graditi coltelli, bastoni, taniche di benzina e qualunque cosa contundente

troviate…) mi raccomando non mancare…. prometto che se venite numerosi è possibile che si faccia anche

una seconda edizione a breve”;

- VISTO che, al predetto messaggio hanno aderito come “ospiti confermati” (formula usata nel linguaggio

informatico per confermare la partecipazione all’evento) i signori Carrara Riccardo, bertarini Giovanni,

Priori Omar, Faelutti Matti, Guarnieri Marco, tutti tesserati nella scorsa stagione sportiva con la GS Marini;

- CONSIDERATO che, durante l’audizione, il Mondini ha ammesso di aver scritto sulla propria bacheca

di Facebook il messaggio nei confronti del Lucini (che fino a quella data aveva diretto tre gare della GS Marini

tutte con esito sfavorevole, come da documento allegato agli atti d’indagine), dichiarando che il tutto aveva

uno spirito goliardico;

- RILEVATO altresì che, il giorno successivo alla loro apparizione, il messaggio minatorio era stato cancellato

dal portale di Facebook, così come confermato dal Lucini nella denunzia ai Carabinieri;

- CONSIDERATO che, durante le rispettive audizioni, gli altri tesserati coinvolti (Carrera, bertarini, Priori,

Faeluti e Guarnieri) hanno ammesso di aver aderito al messaggio del Mondini ma, anche loro, con spirito

esclusivamente goliardico;

deferiva avanti Questa Commissione i signori Mondini Andrea, Carrara Riccardo, bertarini Giovanni, Faelutti

Mattia, Priori Omar e Guarnieri Marco e la GS MARINI, per rispondere della violazione delle norme indicare

in epigrafe.

La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale

in contraddittorio con i deferiti Mondini Andrea, Faelutti Mattia ed il presidente della GS MARINI ed i

loro procuratori, esaminate le argomentazioni difensive dei deferiti, preso atto che la Procura Federale ed il

signor Mondini Andrea hanno concordato, ai sensi dell’art.23 del CGS, l’applicazione della sanzione nella misura

di 4 mesi di inibizione, che la Procura Federale ha altresì richiesti, previa dichiarazione di responsabilità

degli altri deferiti per le violazioni del disposto delle norme indicate nel deferimento, per Carrara Riccardo,

bertarini Giovanni, Faelutti Mattia, Priori Omar e Guarnieri Marco, mesi due di squalifica, per la società

GS MARINI Euro 500,00 e che il signor Faelutti Mattia e la GS MARINI hanno chiesto l’applicazione del minimo

delle sanzioni secondo equità, trattandosi di un mero comportamento goliardico,

osserva

dai documenti acquisiti agli atti e dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini, emerge chiaramente che

l’inserimento del messaggio nella bacheca personale di facebook da parte del calciatore Mondini Andrea, non

aveva una reale intenzione di porre a repentaglio l’incolumità dell’arbitro Lucini, bensì quello di mero gesto

goliardico, come tale del tutto riprovevole, ma con effetti e portata limitati.

Si osserva altresì che il messaggio stesso, seppure di contenuto minaccioso, riporta anche espressioni

ironiche quali “a grande richiesta si svolgerà il primo Lucini party” che sminuisce la portata gravemente minacciosa

dello stesso per propendere verso un aspetto ludico, ironico e meramente goliardico.

Certamente che lo stesso poteva essere travisato se destinato indistintamente al pubblico; tale travisamento

però nel caso si specie era ridotto ai minimi termini in quanto questo messaggio poteva essere visto

solo da coloro che possono accedere alla bacheca personale di Facebook del Mondini.

Si osserva altresì che i deferiti sia in sede di indagini sia avanti a Questa Commissione hanno tenuto un

comportamento estremamente corretto, ammettendo i fatti e accettando le sanzioni che sarebbero loro derivate

dal comportamento goliardico tenuto che non voleva assolutamente danneggiare e/o mettere a repentaglio

l’incolumità del Lucini.

A fronte di ciò, si ritiene la sanzione concordata dalla Procura Federale con il signor Mondini (quattro

mesi di squalifica), ai sensi dell’art.23 CGS, eccessiva e sproporzionata rispetto alla gravità del comportamento

dallo stesso tenuto anche in debita considerazione degli abituali criteri di valutazione adottati da Questa

Commissione in relazione a comportamenti analoghi.

Pertanto, ragioni di equità e di giustizia impongono a Questa Commissione di disattendere il predetto accordo,

in applicazione del disposto previsto dal secondo comma dell’art.23 CGS.

Nel caso di specie, il comportamento tenuto dai calciatori deferiti ha effettivamente integrato la violazione

dell’art.1 del CGS e come tale merita di essere debitamente sanzionato.

La GS MARINI merita invece di essere sanzionata per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 commi

1 e 2 CGS in relazione al comportamento tenuto dai propri calciatori.

Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

commina

- al signor Mondini Andrea la squalifica di due mesi;

- ai signori Carrara Riccardo, bertarini Giovanni, Faelutti Mattia, Priori Omar e Guarnieri Marco tre giornate

di squalifica;

- alla società GS Marini Euro 250,00 di ammenda.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonché di

provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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