COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Beata Giulian
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società GS Beata Giuliana Camp. All. Prov. Gir. B
Gara Universal/Beata Giuliana del 28.02.2010
CU n. 31 della delegazione di LEGNANO datato 11/03/2010
La società bEATA GIULIANA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato dapprima
il calciatore GALLAZZI Giovanni per 6 GARE, decisione poi revocata con sanzione inflitta a seguito di
identificazione al calciatore CASTALDO Michael; inibito il dirigente sig. FILONI Luigi fino al 31.03.2010, lamentando
ingiustizia e sproporzione della sanzione adottata.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,
rileva: esaminati rapporto e supplemento dello stesso, stilati dal direttore di gara, documento che costituisce
fonte privilegiata di prova, letto il ricorso, Questa Commissione rileva: i fatti esposti appaiono confermato
quanto il loro verificarsi e, per quanto di competenza, sul piano sportivo denotano tutta la loro gravitò,
come sanzionata dal GS.
Quanto all’autore effettivo del fatto violento, di seguito identificato in altro nominativo rispetto a quello indicato
inizialmente, la squalifica, appare adeguata e conforme ai criteri utilizzati da Questa Commissione.
Quanto alla responsabilità oggettiva per la quale è stato inibito sino al 31.03.02010 il dirigente accompagnatore
sig. FILONI, essa appare effettiva e la sanzione inflitta dal GS merita conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.