COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FCD Andice Piolt
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 01/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società FCD Andice Pioltellese Camp.Esord. Gir. 20
Gara San Martino/Andice Pioltellese del 06/03/2010
CU n. 33 della delegazione di MILANO datato 18/03/2010
La società ANDICE PIOLTELLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato
il tecnico sig. Luigi SAbELLA fino al 25.04.2010, lamentando l’eccessiva severità e pesantezza della sanzione
inflitta al proprio tesserato.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,
rileva: dalla lettura del referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, emerge chiaramente che il SAbELLA,
tecnico della reclamante in seguito a vibrate proteste veniva allontanato dal terreno di gioco.
Alla notifica del provvedimento disciplinare lo stesso, reiterando proteste ed insulti nei confronti del direttore
di gara si rifiutava di uscire dal terreno di gioco.
In segno di protesta decideva poi di ritirare la propria squadra. Per tale motivo l’arbitro si vedeva costretto
a sospendere la gara.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto degli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione, la
sanzione inflitta dal GS risulta congrua e pertanto meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.