COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 149 del 24/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’A

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 149 del 24/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’ARBITRO ALESSANDRO MOZZONI.

  Con provvedimento del 29 gennaio 2010 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il sig. Mozzoni Alessandro, arbitro della Sezione di San Benedetto del Tronto (AP), per non essersi presentato innanzi l’Organo di giustizia sportiva che lo aveva ritualmente convocato, con relativa violazione di cui all’art. 1, comma 3, del Codice di giustizia sportiva.

  Con nota del 9 febbraio 2010 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per le ore 18,00 del giorno 8 marzo 2010, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

  Alla riunione di trattazione come sopra fissata era presente il rappresentante della Procura Federale. Il deferito, non presente, faceva pervenire, via fax, una missiva con la quale, adducendo problemi di lavoro, rappresentava il proprio impedimento a comparire.

  Su conforme parere della Procura Federale, la Commissione rinviava il procedimento alla riunione odierna, dandone comunicazione al deferito non comparso.

  Alla riunione di trattazione come sopra fissata era presente il solo rappresentante della Procura Federale, il quale dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità dell’ascritto con richiesta di condanna come da verbale di udienza.

  Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.

LA COMMISSIONE

·  letti gli atti del procedimento;

·  ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C.;

·  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;

·  ritenuta integrata la fattispecie di responsabilità del deferito, prevista dalle norme Federali, per non essersi presentato innanzi all’Organo di giustizia sportiva che lo aveva regolarmente convocato, di cui al deferimento, che pertanto deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente,

P.Q.M.

dichiara la responsabilità del tesserato deferito Alessandro Mozzoni per i fatti ascrittigli, applicandogli la sanzione dell’inibizione di mesi due.

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