COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  112 del 24.03.2010 Decisione della commissione Disciplinare 5.3.4.    U.S. TOREL

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  112 del 24.03.2010

Decisione della commissione Disciplinare

5.3.4.    U.S. TORELLA - Avverso Provvedimenti G.S.T. – C.U. n. 103: Sanzioni Varie E Squalifica Calciatore

    (Gara SAN GIULIANO - TORELLA del 7.03.2010; Campionato 2^ Categoria Girone B - 7^ Ritorno)

La Commissione Disciplinare,

letto il ricorso presentato dalla società U.S. Torella, con il quale veniva richiesto di annullare le sanzioni inflitte dal G.S. in merito ai fatti verificatisi durante la partita giocata il 7 marzo 2010 contro il San Giuliano del Sannio, e più precisamente le sanzioni della perdita della gara, del punto di penalizzazione e della ammenda, nonchè la riduzione della squalifica del calciatore D'Alessandro Michelangelo, ritenendo l'errore tecnico dell'arbitro con conseguente ripetizione della gara; sentito il Presidente della società medesima, che ha chiesto espressamente l'audizione, e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La ricorrente non ha dato alcuna prova di quanto sostenuto in merito al numero dei calciatori che avevano effettivamente abbandonato il terreno di gioco, ma ha solo sostenuto che il Vice Capitano non aveva abbandonato il terreno di gioco al momento del fischio dell'arbitro che poneva fine all'incontro per mancanza del numero minimo di giocatori per la U.S. Torella. Per quanto riguarda il comportamento tenuto dal calciatore D'Alessandro Michelangelo, non ha negato quanto riportato nel supplemento di referto, ma si è limitata a giustificarlo per le minacce che questi ha ricevuto da parte dei componenti della panchina avversaria.Le risultanze del supplemento di referto a firma del direttore di gara, che è documento privilegiato di prova per il comportamento dei tesserati in occasione delle gare, non possono essere messe in discussione da semplici affermazioni e, per di più, nel caso in esame,  in mancanza di  rappresentazione di una valida motivazione che potesse spingere l'arbitro a chiudere anticipatamente la partita quando sul campo erano ancora presenti sette calciatori, cioè il minimo previsto per poter giocare la gara.

Ciò porta a ritenere attendibile quanto riportato nel supplemento di referto e, conseguentemente, a confermare le decisioni del G.S. in merito alla sospensione della gara per mancanza del numero minimo di calciatori della società U.S. Torella.

Va pure confermata la squalifica del calciatore D'Alessandro Michelangelo, che, anche riconoscendogli le attenuanti delle minacce ricevute, non può avere riduzione per la gravità del comportamento tenuto anche verso il direttore di gara  e della sua posizione di capitano della squadra.

P.Q.M.

delibera di rigettare il ricorso.

Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it