COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 01 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Te

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 65

del 01 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

b) Reclamo proposto dalla U.S.D. QUARGNENTO avverso le

deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara

QUARGNENTO DILETTANTI – RIVER SESIA CALCIO disputata il

14/03/10 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone

B. ( C. U. N° 61 del 16/03/10 )

Con il reclamo in oggetto, la U.S.D. QUARGNENTO contesta le decisioni assunte dal

Giudice sportivo contenute nel C.U. n° 61 del 16/03/10, sostenendo che le stesse non

solo sono eccessive, ma ingiuste, in quanto fondate su motivazioni riportate in modo non

veritiero dal direttore della gara QUARGNENTO DILETTANTI – RIVER SESIA CALCIO,

disputata il 14/03/10 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone B.

In particolare, la Società reclamante chiede il totale annullamento della squalifica per

quattro gare inflitta al calciatore CRESTA Roberto, negando che lo stesso abbia tenuto

un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, né di averlo spinto su una spalla e

di non aver reiterato il comportamento offensivo a fine gara.

La suddetta Società chiede, altresì, l’annullamento della squalifica per una gara inflitta al

giocatore ROSSI Giuseppe, in quanto non risponderebbe al vero la circostanza che lo

stesso, a seguito della sua espulsione, abbia ritardato l’uscita dal campo, né che abbia

contestato l’operato dell’arbitro.

La Commissione disciplinare territoriale,

• rilevato preliminarmente che l’art. 45, n° 3, lett. a del C.G.S. non consente

l’impugnazione per la squalifica per una gara inflitta al giocatore ROSSI Giuseppe;

• constatato che l’episodio riportato dal direttore di gara, con riferimento al

comportamento del calciatore CRESTA Roberto, è rimasto circoscritto nell’ambito

delle contestazioni verbali senza aver dato luogo a violenze fisiche

particolarmente gravi;

• ritenuto, pertanto, che tale presupposto consente di rendere accoglibile il reclamo

per quanto attiene la congruità della sanzione adottata;

DICHIARA INAMMISSIBILE

il reclamo relativo al giocatore ROSSI Giuseppe e, in parziale accoglimento del reclamo

proposto,

DELIBERA

di ridurre a tre gare la squalifica inflitta al Sig. CRESTA Roberto, nulla disponendo per

quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla Società reclamante.

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