COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 25 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 25 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 20/1/2010 (prot. n.4147/424/pf/09-10/nd) nei
confronti di:
1) Cianci Donato Maurizio
2) Merico Elvio Paolo
3) USD Poggiardo 2007
per rispondere
- il sig. Cianci Donato Maurizio in proprio e nella sua qualità di Presidente del USD Poggiardo 2007 della violazione di cui all'art.30 Statuto FICG ed all'art.15 comma 1 CGS, per aver proposto, in data 16/5/09,
denuncia querela nei confronti del Presidente della Sezione A.I.A. di Lecce, sig.Antonio Pascariello, senza
aver preventivamente adito ed esaurito di tutti i gradi previsti dalla Giustizia Federale;
- il sig. MERICO Elvio Paolo consigliere del USD Poggiardo 2007 della violazione di cui all'art.30 Statuto FIGC
ed all'art.15 comma 1 CGS, per aver proposto, in data 16/5/09, denuncia querela nei confronti del Presidente
della sezione AIA di Lecce, sig.Antonio Pascariello;
- l'USD Poggiardo 2007 a titolo di responsabilità diretta ex artt.4 comma 1 e 2 CGS in relazione alle condotte
ascritte al suo Presidente ed al suo Consigliere.
FATTO
Con nota del 15/7/2009 il Presidente della sez.AIA di Lecce, sig.Antonio Pascariello, inviava alla Segreteria
dell'AIA, copia del verbale di identificazione di persona sottoposta ad indagine, a lui notificata in data 22/6/09 a
seguito di denuncia – querela per il reato di diffamazione a mezzo stampa, previsto e punito dall'art.595 c.p.
proposta in data 16/5/09 nei suoi confronti da sig.ri Cianci e Merico, rispettivamente Presidente e Consigliere
dell'USD Poggiardo 2007.
Alla proposizione della denuncia – querela, i succitati sig.ri Cianci e Merico si erano determinati dopo aver
letto alcuni articoli di stampa a mezzo dei quali il sig.Antonio Pascariello, nella sua qualità di Presidente
della Sez.AIA di Lecce, aveva espresso il proprio disappunto in ordine all'aggressione subita in campo,
dall'arbitro, nel corso dell'incontro Triggiano – Poggiardo del 22/2/09 (Campionato di II categoria), all'esito del
quale il Giudice Sportivo aveva comminato ad entrambe le squadre la sanzione della perdita della gara.
Disposte ed esperite, dal collaboratore della Procura Federale, le relative indagini, con la succitata nota del
20/1/2010, il V.Procuratore Federale avv. Marco Squicquero deferiva a questa Commissione il sig. Cianci
Donato Maurizio ed il sig. Merico Elvio Paolo (nelle loro rispettive qualità innanzi citate) nonché l'USD
Poggiardo 2007, per rispondere delle violazioni e degli addebiti loro mossi.
Verificata la regolarità delle contestazioni di rito, con racc.a.r. dell'11/2/2010, la Commissione Disciplinare
Territoriale Puglia, disponeva la convocazione delle parti succitate, per il giorno 8/3/2010 alla quale compariva
solo l'avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale.
Non comparivano quindi né il Presidente sig. Cianci Donato Maurizio, né il Consigliere sig. Merico Elvio Paolo,
e neppure alcun rappresentante dell'USD Poggiardo 2007, ancorchè regolarmente convocati.
Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale per carenza di mezzi istruttori da espletare, prendeva la
parola l'avv. Monaco il quale, per la Procura Federale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed
infliggersi le seguenti sanzioni:
- al sig. Cianci Donato Maurizio nella qualità succitata, l'inibizione per la durata di anni uno e mesi due oltre
all'ammenda di € 500,00;
- al sig. Merico Elvio Paolo nella qualità succitata, l'inibizione per la durata di anni uno e l'ammenda di €
500,00;
- all'USD Poggiardo 2007, la penalizzazione di punti tre in classifica, da scontarsi nella presente stagione
sportiva 2009 - 2010 (attesa la necessità di rendere efficace la sanzione) e l'ammenda di €500,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione acquisita agli atti del procedimento consente di ritenere ampiamente provata la
responsabilità del Presidente sig. Cianci Donato Maurizio e del dirigente sig. Merico Elvio Paolo entrambi
dell'USD Poggiardo 2007, per aver scientemente e con ostinata determinazione priva di ripensamenti, violato
l'art.30 dello Statuto della FIGC che - com'è noto – costituisce e prevede - il c.d. “vincolo di giustizia” che
impedisce ad ogni tesserato della FIGC di adire gli organi giurisdizionali dello Stato, se non previa
autorizzazione del Consiglio Federale (non richiesta) e solo “per gravi ragioni di opportunità” (art.30 n.4 dello
Statuto Federale) non ricorrenti.
“Vincolo di giustizia“ che previsto e disciplinato della norma statutaria succitata, è stato specificatamente
accettato ed assunto da tutti i tesserati, non solo in forza di una loro specifica e libera volontà di adesione,
nell'interesse dell'intero organismo federale ma anche nell'interesse reciproco degli stessi tesserati tenuti
infatti all'obbligo di rispettare tutte le norme federali e tutti i provvedimenti emanati dalla FIGC attraverso i suoi
organi istituzionali, affinchè venga affidata e spetti al solo Ordinamento Sportivo la regolamentazione dei
rapporti interni fra gli affiliati.
Né può revocarsi in dubbio (contrariamente a quanto dichiarato sia dal Presidente
Cianci che dal dirigente Merico all'inquirente e collaboratore della Procura Federale il 13/11/09) che la
divergenza di opinioni insorta fra il Presidente della sez.AIA di Lecce, sig. Antonio Pascariello, - da una parte -,
ed i sig.ri Cianci e Merico – dall'altra; abbia tratto origine dall'attività sportiva sottoposta alle regole della FIGC,
atteso che le presunte lesive e diffamatorie dichiarazioni attribuite dai querelanti sig. Cianci e Merico, al
Presid.sez. AIA di Lecce sig. Pascariello, riguardano solo ed esclusivamente fatti accaduti nel corso della
gara Triggiano – Poggiardo di II categoria del 22/2/09.
Alla affermazione di responsabilità dei deferiti, segue quindi la punizione degli stessi e la irrogazione delle
sanzioni che, nel rispetto edittale della norma di cui all'art.15 n.1 lett.b) CGS per i signori Cianci Donato
Maurizio e Merico Elvio Paolo (nelle rispettive citate qualità); e dell'art.15 n.1 lett.a) CGS per la società
Poggiardo 2007; sono quelle indicate ed evidenziate nel dispositivo che segue.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
DELIBERA
- affermarsi la responsabilità del sig. Cianci Donato Maurizio in proprio e nella qualità di Presidente dell'USD
Poggiardo 2007; e per l'effetto infliggergli la sanzione dell'inibizione per la durata di anni uno e dell'ammenda
di € 500,00;
- affermarsi la responsabilità del sig. Merico Elvio Paolo nella qualità di consigliere della USD Poggiardo 2007;
e per l'effetto infliggergli la sanzione dell'inibizione per anni uno e dell'ammenda di € 500,00;
- affermarsi la responsabilità diretta (ex art.4 commi 1 e 2 C.G.S.) in relazione alla condotta ascritta al suo
Presidente ed al suo Consigliere) della USD Poggiardo 2007 e per l'effetto infliggerle la sanzione della
penalizzazione di tre punti nella classifica della presente stagione calcistica 2009 - 2010 e dell'ammenda di €
500,00.