COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 01 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento Promosso dal Procuratore fed

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 52 del 01 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Procedimento

Promosso dal Procuratore federale della FIGC con atto del 19.1.2010 (prot. n n.3526/109 pf 0 10/MS/VDB)

nei confronti di: 1) sig. CLAUDIO MAIELLARO, 2) sig. MICHELE DI MURO, entrambi tesserati all’epoca dei

fatti con la soc. G.S. S. Pio X Lucera per violazione di cui all’art. 1 co. I e V del C.G.S. per evare

contravvenuto ai principi di lealtà e correttezza per i fatti descritti in deferimento nonché 3) la soc. G.S. S. Pio

X Lucera per responsabilità oggettiva di cui all’art. 4 co. II del C.G.S., con le motivazioni di cui alla richiesta

che intendasi qui per integralmente trascritta.

F a t t o

A seguito di lettera inviata dalla Società Empoli indirizzata al Comitato Regionale Toscano FIGC, la Procura

Federale veniva a conoscenza, il 25.6.2009, di un raduno calcistico organizzato con la spendita del nome

“Empoli F.C. s.p.a.”.

La Procura federale, conseguentemente, disponeva lo svolgimento delle opportune indagini a seguito delle

quali emergeva che il raduno indetto non era regolare.

In particolare, emergeva dalle indagini in parola, che tale raduno si sarebbe svolto in Lucignano, ad opera di

una fantomatica Futur Soccer con dichiarata sede in Arezzo alla Via Crispi 58. Il sopralluogo eseguito dai

collaboratori FIGC metteva in rilievo che a tale indirizzo trovava sede un’agenzia di Viaggi il cui titolare

smentiva di conoscere detta Futur Soccer.

Ulteriori indagini condotte presso l’Hotel Murlo portavano a ritenere vera la circostanza che un gruppo di

giovani era stato ivi ospitato il 12 giugno 2009.

Emergeva, altresi’, dalle dette indagini che allo stage avevano partecipato una società di Lucera (Foggia)

denominata S.Pio X e due società napoletane.

Si appurava, tra l’altro, che v’era un presunto allenatore della detta società Lucera presente al raduno, il sig.

Claudio Maiellaro, il quale avrebbe organizzato, autonomamente, la partecipazione al provino di una decina di

ragazzi, tra i 15 e 16 anni appartenenti a diverse società pugliesi tra cui, appunto, la detta S.Pio X.

Dalle medesime indagini emergeva, altresi’ che il presidente di detta società calcistica non aveva fornito

alcuna autorizzazione, che, anzi, venuto a conoscenza che il precitato sig. Claudio Maiellaro stava

organizzando il viaggio in Toscana si era affrettato a manifestare la propria contrarietà per la dichiarata

violazione delle norme federali in quanto detto raduno non appariva annunciato in alcun comunicato ufficiale.

Dalle indagini svolte risultava anche che il Maiellaro era ben a conoscenza della contrarietà del Presidente

della S. Pio X Alfonso Mastromatteo al raduno, ma trattandosi di un torneo scolastico non ufficiale, dichiarò di

essere partito lo stesso con i giovani calciatori i cui genitori avevano anticipato le spese

Risultava anche dalle indagini esperite che il Maiellaro era stato tesserato per la stagione 2008/2009 della

detta società con l’incarico di collaboratore della categoria Allievi, rapporto esauritosi a fine stagione per

intercorsi contrasti, tra cui il suddetto raduno-provino in Toscana, e che nonostante l’espressa diffida del

Presidente, un tesserato della società tale Di Muro Michele vi aveva partecipato.

A seguito delle indagini in questione in data 19.1.2010 il Vice Procuratore Federale con fascicolo n.3526/109

pf 0 10/MS/VDB deferiva a questa commissione Disciplinare territoriale:

1) il sig. CLAUDIO MAIELLARO, 2) il sig. MICHELE DI MURO, entrambi tesserati all’epoca dei fatti con la

soc. G.S. S. Pio X Lucera per violazione di cui all’art. 1 co. I e V del C.G.S. per evare contravvenuto ai principi

di lealtà e correttezza per i fatti innanzi descritti nonché 3) la soc. G.S. S. Pio X Lucera per responsabilità

oggettiva di cui all’art. 4 co. II del C.G.S., con le motivazioni di cui alla richiesta che intendesi qui per

integralmente trascritta.

Alla riunione del 22.2.2010, alla presenza del V. Procuratore avv. Mormando comparivano i sigg.ri Claudio

Maiellaro ed Alfonso Mastromatteo.

Il primo ammetteva totalmente le proprie responsabilità adducendo di aver agito non per motivi di lucro bensì

solo per valorizzare i ragazzi che seguiva.

La procura federale proponeva ai sensi e per gli effetti degl’ artt.23, e 24 C.G.S. la sanzione ridotta della

squalifica per mesi quattro e l’ammenda di € 300,00, che l’incolpato accettava sottoscrivendo il verbale di

riunione.

Comunicato Ufficiale n. 52 - pag. 40 di 40

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letto ed applicato gl’artt. 23 e 24, I co. C.G.S. infligge la sanzione della inibizione a carico di Claudio Maiellaro

per mesi quattro e l’ammenda di € 300,00.

Introdotto l’altro deferito, sig. Alfonso Mastromatteo, nella indicata veste di Presidente della Società, questi

confermava la circostanza di aver indetto una riunione con i genitori dei giovani calciatori per esternare il suo

dissenso, e riconosceva di non aver denunciato il fatto alle Federazione ritenendo sufficiente il proprio

diniego.

La procura federale proponeva la sanzione dell’ammenda di € 500,00 a carico della società.

A questo punto il sig. Alfonso Mastromatteo, nella indicata veste di Presidente della Società, con il consenso

della Procura, richiedeva la sanzione di € 300,00.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letto ed applicato gli art. 23 e 24, I co. C.G.S. infligge la sanzione della ammenda di € 300,00 alla soc. G.S. S.

Pio X Lucera, e dispone l’aggiornamento della seduta al 22.3.2010, al fine di rinnovare l’invito a comparire al

sig. MICHELE DI MURO, cosi’ come in premessa deferito, siccome non corretta l’indicazione del domicilio e

di cui era stata inoltrata la comunicazione.

Alla successiva riunione tenutasi con la presenza per la Procura federale dell’Avv. Momando, il sig. Di Muro

non compariva, nonostante la ritualità della convocazione, ricevuta l’8.3.2010.

L’avv. Mormando insisteva per l’affermazione di responsabilità del deferito nei confronti del quale chiedeva

infliggersi la sanzione di mesi tre di squalifica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La contestazione della Procura Federale mossa al su nominato sig. MICHELE DI MURO, cosi’ come in

premessa deferito, è assolutamente fondata non solo sulla scorta degli accertamenti effettuati ma anche in

forza delle dichiarazioni del Presidente della Società Calcistica chiamata a rispondere a titolo oggettivo.

Peraltro, a differenza degli altri incolpati, il Di Muro non ha inteso collaborare presentandosi alla disposta

audizione, così non discolpandosi, sebbene ritualmente convocato.

Essendo provata la sua partecipazione all’irregolare provino calcistico appare fondata la richiesta

sanzionatoria della Procura federale per cui

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letto ed applicato gli artt. 43 e 44, C.G.S. infligge a carico del calciatore sig. Michele Di Muro la sanzione della squalifica per mesi tre.

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