COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 25 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 50 del 25 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO ECCELLENZA

Gara: U.S. AUDACE CERIGNOLA - A.S.D. CASTELLANA del 7 Marzo 2010. (Reclamo della U.S.

AUDACE CERIGNOLA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della

società per la squalifica del campo (2 giornate a porte chiuse in campo neutro) di cui alla delibera riportata sul

Comunicato Ufficiale n. 47 dell’11 Marzo 2010 del Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperite indagini dalle quali è emerso che la presenza di alcuni soggetti estranei in atteggiamento

ingiurioso nei confronti di un assistente dell’arbitro può essere adeguatamente punita (attesa la recidiva

reiterata) con la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e in campo neutro (già scontata) con

l’aggiunta dell’ammenda di € 2000,00

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  ridursi a n. 1 giornata la squalifica del campo a porte chiuse in campo neutro (già scontata), con l’aggiunta

della sanzione dell’ammenda di € 2000,00;

-  non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

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