COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 01 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDER

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 01 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ THARROS SIGNOR PANI FELICE; DEL CALCIATORE BIDDAU LUCA (POL. THARROS) E DELLA SOCIETA’ THARROS.

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione:

-  il signor Biddau Luca, all’epoca dei fatti calciatore della società Pol. Tharros;

-  il signor Pani Felice, all’epoca dei fatti Presidente della società Pol. Tharros;

-  la Società Pol. Tharros.

Tale deferimento è stato disposto per rispondere:

-  il primo ed il secondo della violazione di cui agli art.li 1 comma 1 e 10, comma 2 delle NOIF per aver sottoscritto e poi presentato agli organi federali un modulo di tesseramento in data 31.07.2007, privo della necessaria sottoscrizione di tutti gli esercenti la potestà genitoriale di un calciatore minorenne;

-  la Società Pol. Tharros della violazione dell’art.4, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva delle violazioni ascritte al proprio Presidente e al proprio tesserato.

A seguito della contestazione dell’addebito veniva fissato il termine del 15.03.2010 per la presentazione di deduzioni a difesa e/o per chiedere di essere sentiti  e veniva fissata la seduta del 29.03.2010 per l’esame del caso.

Nella seduta suindicata si è presentato davanti a questa Commissione il rappresentante della Procura Federale il quale, in relazione agli addebiti contestati, formulava le seguenti richieste;

1)  infliggersi al calciatore Biddau Luca n° 1 giornata di squalifica;

2)  infliggersi al Presidente della Società Pol. Tharros la inibizione di quattro mesi;

3)  infliggersi alla Società Pol. Tharros l’ammenda di Euro 1.000,00.

I deferiti non hanno fatto pervenire deduzioni a difesa né hanno chiesto di essere sentiti.

La Commissione Disciplinare, sulla scorta degli atti a disposizione, ritiene pienamente provati gli addebiti.

La irregolarità di tesseramento del calciatore minorenne Biddau Luca risulta acclarata e consegue dalla mancanza di sottoscrizione da parte degli esercenti la potestà genitoriale. Tale irregolarità (peraltro nemmeno contestata dai soggetti deferiti) determina la responsabilità oltre del giocatore, anche del Presidente e della Società, in relazione alle mansioni svolte dal primo ed alle conseguenze previste a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per la seconda.

L’entità delle sanzioni risulta peraltro congrua in relazione alla gravità degli addebiti accertati.

Per tali motivi, la Commissione DELIBERA

1)  di infliggere al calciatore Biddau Luca n° 1 giornata di squalifica;

2)  di infliggere al Presidente della società Pol. Tharros la inibizione di quattro mesi;

3)  di infliggere alla società Pol. Tharros l’ammenda di Euro 1.000,00.

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