COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 01 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare POL. TALORO GAVOI (Campionato di Eccelle
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 01 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. TALORO GAVOI (Campionato di Eccellenza)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 18.03.2010.
Gara Taloro Gavoi / San Teodoro del 14.03.2010.
Con reclamo tempestivamente depositato la Società Taloro Gavoi ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale sono stati inibiti i dirigenti Angioi Francesco e Simone Bussu fino al 27.03.2010, sono stati squalificati per due giornate Davide Barattelli, Giovanni Cadau, Antonio Picoi e per una gara Romano Marchi, è stato squalificato l’allenatore Marco Marchi fino al 27.03.2010; ricorre altresì avverso la decisione del Giudice Sportivo con il quale la reclamante è stata condannata al pagamento di Euro 250,00 per l’inefficienza dell’impianto idrico e perché, al termine della gara, alcuni giocatori non identificati aizzavano altri loro compagni ad inveire contro l’arbitro.
La reclamante chiede l’annullamento dell’ammenda perché gli impianti funzionano a regole d’arte e l’annullamento di tutti i provvedimenti di inibizione e di squalifica inflitti.
La Commissione, letti gli atti ed esaminato il referto di gara, espone quanto segue.
Il reclamo proposto è inammissibile nelle parti in cui si chiede la revoca e/o la riduzione dei provvedimenti di inibizione a carico di allenatore e dirigente in virtù del disposto normativo di cui all’art.45, comma 3° lett.b), e nei punti si chiede la revoca della squalifica dei giocatori in virtù dell’art.45, comma 3°, lett.a) ai cui contenuti si rimanda.
Con riferimento invece all’ammenda inflitta occorre evidenziare che il mancato funzionamento delle docce è stato segnalato all’arbitro dai dirigenti della squadra avversaria e non, invece, direttamente constatato dal direttore di gara; mentre in ordine alla presunta condotta di istigazione posta in essere da tutti i calciatori, che avrebbero aizzato tutti contro il direttore di gara, essa è descritta in modo del tutto generico e privo di dettagli in relazione ai presunti responsabili.
Ne consegue la totale mancanza dei presupposti fattuali, normativi e di accertamento in ordine alla comminazione del provvedimento sanzionatorio, che deve pertanto essere revocato.
Per tutti questi motivi la Commissione revoca la sanzione pecuniaria dell’ammenda inflitta e dichiara inammissibile il reclamo nei rimanenti punti del ricorso.
Dispone il non addebito della tassa.