COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 01 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BUGGERRU (Campionato di 2^ Catego
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 01 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. BUGGERRU (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 18.03.2010.
Gara Buggerru / Atletico Cortoghiana del 14.03.2010.
L’A.S.D. Buggerru proponeva rituale reclamo avverso l’ammenda di 500,00 Euro e la diffida inflitta dal Giudice Sportivo per lancio di petardi in campo da parte dei propri sostenitori, uno dei quali colpiva un giocatore dell’Atletico Cortoghiana che, dopo essere stato soccorso, riprendeva il gioco; e per aver partecipato ad una rissa, unitamente ai giocatori della squadra avversaria, non identificati, rissa sedata dai dirigenti e dagli allenatori.
La reclamante pur riconoscendo che effettivamente in occasione della gara in oggetto siano stati lanciati alcuni petardi e che uno andava a finire vicino ai piedi di un giocatore della squadra avversaria che in seguito allo spavento si accasciava per terra per alcuni istanti riprendendo poi tranquillamente a giocare, riteneva che la sanzione inflitta fosse esagerata in relazione ai fatti anche perché gli stessi capitani delle due squadre ed i dirigenti si adoperavano a ristabilire la calma in dipendenza di una lieve rissa verificatasi tra i giocatori delle due compagini dopo il lancio del petardo.Per quanto segue la stessa reclamante chiedeva la riduzione dell’ammenda e l’annullamento della diffida del campo di gioco.La Commissione esaminati gli atti, letto il rapporto arbitrale, ritiene che le sanzioni inflitte possono essere contenute nella sola pena pecuniaria così come indicata dal Giudice Sportivo nella misura di Euro 500,00, trattandosi, comunque, di un comportamento antisportivo da parte del pubblico della società reclamante che ha determinato una seppur modesta situazione di pericolo; ritiene tuttavia che non possa, nel caso di specie, essere inflitta anche la diffida e ciò in considerazione dell’atteggiamento dei due capitani e degli allenatori che si sono prodigati nel sedare la piccola rissa di cui sopra ed a consentire in tutta tranquillità la ripresa del gioco senza che il direttore di gara fosse costretto a prendere provvedimenti disciplinari.
Per questi motivi, la Commissione, in parziale riforma dell’impugnata decisione, conferma la sanzione pecuniaria inflitta di Euro 500,00 alla società reclamante ed annulla la diffida del campo disponendo il non addebito della tassa.