COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 396 del 30.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APD Parmonval (PA) avverso am
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 396 del 30.03.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APD Parmonval (PA) avverso ammenda euro 600,00 Gara: Parmonval-Akragas del 27.02.2010 Campionato Eccelenza/A C.U. n°. 379 del 18.03.2010
Procedimento 266/A
Ricorre ritualmente la società Parmonval avverso il provvedimento in epigrafe indicato. Sostiene la ricorrente che le manifestazioni di intemperanza dei propri sostenitori nei confronti di un A.A., per la loro dinamica, non hanno arrecato nè disturbo nè pericolo nei confronti degli ufficiali di gara e che i pochi sostenitori di entrambe le squadre stazionavano al di fuori dell'impianto sportivo sotto il totale controllo delle forze dell'ordine che presidiavano strategicamente ogni zona del campo. Per tali motivazioni, chiede l'annullamento del provvedimento impugnato e, in subordine, una congrua riduzione dell'ammenda.
La Commissione Disciplinare Territoriale esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d'appello, osserva:
- invero, dalla disamina del referto arbitrale si evince che l'arbitro è stato costretto ad interrompere la gara sia nel primo che nel secondo tempo per la indebita presenza di persone non autorizzate all'interno dell'impianto; stessa situazione si verificava durante l'intervallo della gara allorquando alcuni tifosi si erano posizionati sul tetto degli spogliatoi;
- premesso che ai sensi dell'art. 62 comma 2 delle NOIF le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco, e come tale la responsabilità andava sanzionata per i fatti descritti in narrativa come giustamente avvenuto in primo esame, questa Decidente ritiene di riformara il provvedimento impugnato dalla ricorrente come riportato in dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare l'ammenda a carico dell' APD Parmonval in euro 500,00; per l'effetto senza addebito di tassa reclamo.