COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 396 del 30.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Avverso giudicato di 1° grado attinente g

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 396 del 30.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Avverso giudicato di 1° grado attinente gara: Messina Sud – Filicudi del 27/02/2010 3^ categoria – C.U. 55 ME del 17/03/2010

Procedimento 40/B

Ricorrono le società interessate ed in epigrafe indicate, avverso il giudicato di primo grado statuito dal Giudice Sportivo operante presso la Delegazione Provinciale di Messina, chiedendo, per quanto attiene la società A.S.C. Filicudi la declaratoria della punizione sportiva con la perdita della gara di che trattasi a carico della controparte, A.S.D. Messina Sud, stante la irregolare partecipazione alla gara stessa del calciatore Ferrara Letterio perché squalificato come riportato nei C.U. 31 del 16/12/2009 e 55 del 17/03/2010 della delegazione Provinciale di Messina; per quanto attiene la A.S.D. Messina Sud, chiede l’annullamento della sanzione di penalizzazione degli 8 (otto) punti nella classifica del campionato di competenza, nonché dell’ammenda di €.250,00 ed anche la squalifica di tre turni inflitti al calciatore Ferrara Letterio e la conferma della omologazione della gara in esame con il risultato conseguito in campo. 

Preliminarmente questa Commissione Disciplinare, rilevata la evidente connessione dei due appelli, vertendo sulla stessa gara e sullo stesso contesto che interessa entrambe le contendenti, ne dispone la unificazione del loro esame.

Questo Organo Giudicante adito, esaminati gli atti delle gare che interessano il caso in contestazione, nonché quanto statuito in merito e riportato nei relativi Comunicati Ufficiali, osserva quanto segue:

1.  Determinate allocuzioni adottate ed espresse dal Giudice di primo esame, pur nel rispetto dell’autonomia di giudizio, non sono confortate dai dovuti supporti normativi e circostanze realmente verificatesi, che ne legittimerebbero la loro proposizione;

2.  La duplicità della rubricazione  relativa alla squalifica del calciatore interessato (vedi C.U. 31 del 16/12/2009), appare quanto meno poco opportuna, avendo potuto ingenerare una errata interpretazione, anche se poi lo stesso Giudice Sportivo conferma, nella sua delibera, che la duplice rubricazione va intesa nella sommatoria di un provvedimento sanzionatorio di quattro gare di squalifica, tant’è che sancisce con la penalizzazione di punti in classifica, per la mancata osservanza del predetto provvedimento sanzionatorio, la società di appartenenza del giocatore squalificato;

3.  Il Giudice Sportivo indica anche l’ipotesi di un  interesse diretto alla gara in sede di esame del ricorso presentato dalla A.S.C. Filicudi; si annota in proposito la legittimità della sopra testé indicata società, all’ interesse diretto alla gara, in quanto è una delle partecipanti alla gara stessa;

4.  Si legge, sempre nel deliberato del Giudice di primo grado, che nel rispetto del principio dell’afflittività delle sanzioni, la punizione viene data non per favorire un terzo, ma per riparare un danno; all’uopo sfugge a questa Commissione Disciplinare l’intelligibilità  in ordine a tale affermazione di principio;

5.  Sempre il predetto Giudice di primo grado sancisce, con la propria delibera, l’accoglimento – sia pure parziale – del reclamo della società A.S.C. Filicudi, come segnalazione di un illecito; al riguardo si ricorda che per competenza in materia non sarebbe stata quella la sede adottata né, quanto meno, rientra nella competenza dei Giudici Sportivi  la materia che attiene l’Illecito Sportivo;

6.  Rigetta, poi, il predetto ricorso e la relativa richiesta per “erronea valutazione dei presupposti” (sarebbe stato, di giustizia, opportuno valutare ed indicare la natura ed il contenuto di detta erronea valutazione);

7.  Per ultimo, pur in presenza della accertata irregolare partecipazione alla gara del calciatore Ferrara Letterio, ammessa e debitamente sanzionata dallo stesso Giudice Sportivo, lo stesso reputando regolare e legittimo lo svolgimento della gara in contestazione, ne omologa il risultato conseguito in campo.

Dall’esame degli elementi, circostanze ed accadimenti oggettivamente e soggettivamente posti in essere da quanti chiamati a risponderne, questa Commissione Disciplinare osserva:

a)  Non vi è dubbio che il calciatore Ferrara Letterio risulta squalificato per complessive 4 (quattro) gare, delle quali ne ha scontate solo 2 (due); a riguardo andava applicato l’articolo 17 punto 5 lett.a) del C.G.S.  Conseguentemente l’appello prodotto dalla società A.S.C. Filicudi merita di essere accolto;

b)  In ordine all’appello prodotto dalla società A.S.D. Messina Sud, si rileva che per quanto attiene la richiesta di non punibilità stante che, a suo parere, la partecipazione alla gara interessata al presente procedimento del calciatore Ferrara Letterio, non può essere considerata irregolare per le ragioni sostenute nel proprio appello, che questa Decidente non può condividere per le considerazioni in narrativa sopra evidenziate.  Pertanto in ordine all’esito della gara il relativo appello va respinto con le conseguenti decisioni di cui in dispositivo. Va, invece, parzialmente accolto il predetto appello per quanto interessa la penalizzazione degli 8 (otto) punti in classifica. In merito, questo Organo Decidente ravvede una duplicità del “quantum” del provvedimento sanzionatorio.

Reputa, infatti, questa Commissione Disciplinare, che appare legittima l’adozione della punizione sportiva a carico della società A.S.D. Messina Sud per le gare:

1)  Messina Sud – Stromboli Scirocco del 24/01/2010;

2)  Robur Messina – Messina Sud del 31/01/2010; 

con il punteggio di 0-3 a carico della odierna ricorrente società A.S.D. Messina Sud, senza l’aggravamento di ulteriori sanzioni.

Legittimo, invece, appare il prolungamento della squalifica a carico del calciatore Ferrara Letterio che si conferma anche in questa sede.

Pertanto, per le superiori osservazioni

DELIBERA

di accogliere l’appello proposto dalla A.S.C. Filicudi, per l’applicazione della punizione sportiva, a carico della A.S.D. Messina Sud, con la perdita per 0-3 della gara: Messina Sud- Filicudi del 27/02/2010;

di annullare la delibera del Giudice di 1° grado in ordine alla penalizzazione di 8 (otto) punti nella classifica del campionato di competenza a carico della A.S.D. Messina Sud;

d i infliggere alla A.S.D. Messina Sud la punizione sportiva della perdita delle gare:

1) Messina Sud - Stromboli del 24-01-2010;

2) Robur  Messina - Messina Sud del 31-01-2010;

con il punteggio di 3-0;

di confermare la squalifica a carico del calciatore Ferrara Letterio (Messina Sud), così come specificato nel C.U. n.55 del 17/03/2010.

Per l’effetto si dispone il non addebito delle tasse per entrambe le società.

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