COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 55 del 25/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CAT
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 55 del 25/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
163 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo proposto dall’A.S.D. Monte San Savino avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Starnini Alfredo per quattro gare. C.U. n° 49 del 25.02.2010.
Il Giudice Sportivo comminava la squalifica in epigrafe al calciatore Starnini Alfredo, poiché “espulso per aver rivolto al D.G. frase offensiva, dopo la notifica reiterava le offese. Usciva togliendosi la maglia e, gettandola a terra, proferiva nuove ingiurie verso l’arbitro”.
Con il reclamo proposto la società sostanzialmente conferma la dinamica contestata ad eccezione dell’interpretazione data dal D.G. in merito al lancio della maglia; il giocatore se la sarebbe tolta davanti alla sua panchina una volta uscito dal campo, mentre si avviava verso gli spogliatoi.
Con il supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, il D.G. conferma il primo referto, precisando ed evidenziando la stizza con cui lo Starnini si toglieva la maglia, nonché la platealità di tutto il comportamento posto in essere.
Il reclamo non merita accoglimento.
La sanzione irrogata dal primo Giudice appare assolutamente congrua e ben graduata.
Alle due giornate di prassi per le offese al D.G., sono state aggiunte le ulteriori due giornate legate alla reiterazione e al getto della maglia.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.