COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 55 del 25/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 159 stagione sportiva 2009/

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 55 del 25/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

159 stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Reclamo dell'associazione Polisportiva Dilettantesca Fonte Bel Verde, avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T. ai calciatori Fabrizzi Tommaso, Garosi Franco, Leo Emanuele, Nardi Matteo e Tassini Michele per tre giornate, al massaggiatore Ramini fino la 24/05/2010 nonchavverso la perdita della gara (C.U. n. 35 del 24/02/2010).

L'Associazione Polisportiva Dilettantesca Fonte Bel Verde, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati e della società con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 20/02/2010, contro la Società Asta Taverne - Arbia.

Il G.S.T. motivava cosle proprie decisioni:

FABRIZZI TOMMASOPer aver partecipato ad una rissa in campo che ha determinato la sospensione della gara

GAROSI FRANCESCOPer aver partecipato ad una rissa in campo la quale ha determinato la sospensione della partita

LEO EMANUELEPer aver partecipato ad una rissa in campo la quale ha determinato la sospensione della partita

NARDI MATTEOPer aver partecipato ad una rissa in campo la quale ha determinato la sospensione della partita

TASSINI MICHELEPer aver partecipato ad una rissa in campo la quale ha determinato la sospensione della partita

RAMINI CARLO (massaggiatore) “Dopo che era iniziata una rissa in campo e mentre i dirigenti di entrambe le squadre si adoperavano per riportare la calma colpiva con un pugno un giocatore avversario

PERDITA DELLA GARA A seguito del verificarsi di una rissa in campo che ha coinvolto gran parte dei giocatori di entrambe le squadre, il D.G. stato costretto, dopo aver effettuato le dovute espulsioni, a sospendere la gara al 33° del 2° tempo vista l'impossibilità di poterla proseguire non avendo entrambe le squadre il numero sufficiente dei giocatori

La società nel reclamo contesta in toto le decisioni del G.S.T. adottate su segnalazioni altrettanto errate del D.G..

La rissa sarebbe infatti scaturita da un atto di violenza perpetrato da un calciatore avversario nei confronti di un compagno che avrebbe fatto degenerare la competizione.

Segnalando che la squadra locale stava vincendo per 3 a 1 e che pertanto l'impugnante non avrebbe avuto alcun interesse alla sospensione della gara, la società contesta la partecipazione alla rissa da parte dei propri dirigenti e giocatori affermando che si sarebbe trattato di un aiuto nei confronti del compagno pestato da una miriade di avversari e non adeguatamente difeso dall'arbitro.

Le decisioni contestate avrebbero dunque comportato una parificazione di due condotte una di salvataggio ed una di aggressione - assolutamente distinte e non assimilabili.

Per tali ragioni la società ritiene che gli avvenimenti in campo siano esclusivamente addebitabili alla squadra avversaria e pertanto conclude per la revoca della perdita della gara e per la riduzione dei restanti provvedimenti disciplinari.

Dopo aver ascoltato il D.G., in data 12 marzo 2010, alla successiva udienza del 19 marzo, la C.D.T. convocava la società che, a mezzo del Presidente, iterava le censure e contestava le affermazioni del D.G. concludendo come in atti.

Il reclamo risulta infondato.

Il D.G., nel verbale del 12 marzo, conferma integralmente quanto contenuto nell'allegato al rapporto di gara evidenziando una chiara responsabilità anche in capo alla ricorrente ed ai suoi tesserati (giocatori e massaggiatore) nella prosecuzione della rissa.

In effetti occorre distinguere tra un momento “genetico nel quale anche una sola squadra puprendere l'iniziativa nell'aggressione fisica dell'avversario ed un momento successivo nel quale entrambe le squadre accettano lo scontro sul campo ponendosi ben al di fuori delle regole del giuoco Calcio.

Persino altri ordinamenti che ammettono la sussistenza di scriminanti quali la legittima difesa condizionano tale esercizio alla impossibilità di poter attuare soluzioni alternative - quali ad esempio la fuga - che possano contrastare il concreto pericolo del momento.

Incompatibili con tale ricostruzione sia le dichiarazioni del D.G. che definisce la rissa “generalizzata” precisando “avrei dovuto espellere tutti per atti di violenza” sia l'elemento temporale che testimonia come tali scontri siano proseguiti sul rettangolo di giuoco per alcuni minuti.

Questo meccanismo determina da un lato un effetto disincentivante per la squadra che evidentemente conosce bene le conseguenze di un'eventuale reazione aggressiva alla provocazione altrui dall'altro una responsabilizzazione dei singoli giocatori con ciò recuperando l' eventuale gap relativo ad una maggiore responsabilità “genetica” di una delle due compagini nel verificarsi degli scontri.

Si rammenta infine che la sanzione de quo viene applicata all'intera squadra, non esonerando i calciatori coinvolti da eventuali addebiti mossi dalla Giustizia Sportiva con riferimento alle singole condotte poste in essere nel caso concreto. Nello specifico anche il G.S.T. sembra aver comunque deciso per una diversificazione delle sanzioni avendo comminato ai giocatori avversari una giornata di squalifica in più.

Inqualificabile poi il comportamento del massaggiatore che, mentre alcuni dirigenti della propria squadra si adoperavano (come testimoniato dal D.G.) ad evitare ulteriori scontri, partecipava alla rissa.

Pertanto tutte le decisioni del G.S.T. appaiono corrette ed adeguate nella loro determinazione.

p.q.m.

La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.

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