COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 55 del 25/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 166 Stagione spo
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 55 del 25/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
166 Stagione sportiva 2009/2010 Gara Pienza – Virtus Asciano del 26/02/2010. Campionati Juniores Provinciale. In C.U. n.36 bis Del. Prov. di Siena del 3/3/2010
Reclama la società Pienza avverso il seguente provvedimento del G.S.
Decisioni Del Giudice Sportivo
Gara Del 27/ 2/2010 Pienza - Virtus
Al 32° del 2° tempo il D.G. "non si è sentito di continuare la gara ed ha fischiato la fine della stessa". Ciò è dovuto al fatto che il dirigente della squadra Virtus Asciano, Sig. Starnini Giancarlo,gridava ai suoi giocatori di abbandonare il campo di gioco. L'invito veniva disatteso. A quel punto il D.G. se ne andava negli spogliatoi senza che venisse minimamente minacciato da alcuno. Pertanto, questo G.S.T. dispone la ripetizione della gara in base all'art. 17 comma 4 del C.G.S. ed invita la Delegazione a riprogrammarla secondo il regolamento.
La reclamante contesta la decisione del G.S. sostenendo che l’interruzione della gara è stata frutto dell’attività di un dirigente della squadra avversaria il quale, entrato indebitamente sul terreno di gioco, invitava i propri calciatori ad abbandonare lo stesso, comunicando al contempo all’arbitro, il ritiro della propria squadra.
La stessa rileva inoltre che propri calciatori sono rimasti regolarmente in campo mentre una parte di quelli della società avversaria hanno seguito le indicazioni del proprio dirigente.
Da ciò, come logica conseguenza, la richiesta di vittoria della gara “a tavolino” per abbandono della competizione da parte della squadra avversaria.
Chiede inoltre di essere presente in udienza.
L’arbitro, nel supplemento di rapporto, rilevato per le vie brevi, conferma sostanzialmente quello di prime cure in ordine all’atteggiamento del dirigente ospite evidenziando un comportamento offensivo e minaccioso del dirigente Cantelli Roberto della società Virtus Asciano.
La società reclamante, per mezzo del proprio legale, è stata ricevuta all’udienza del 19/03/2010 ed ha confermato la propria linea difensiva reiterando le richieste di cui al gravame.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.
Dai documenti in atti, emerge chiaramente che l’interruzione della gara è dipesa unicamente dall’arbitro il quale, per una situazione psicologica soggettiva, ha ritenuto di non essere in grado di portare a termine l’incontro.
Sicuramente il comportamento del dirigente Cantelli Roberto, della società Virtus Asciano, ha contribuito a determinare nel D.G. la situazione prospettata, tuttavia lo stesso aveva a disposizione tutti i mezzi specifici per fare cessare la situazione di caos che si era venuta a creare e quindi, se possibile, continuare la gara.
L’avere sottolineato il proprio disagio nel portare a termine la gara, denota una precisa volontà individuale del D.G. che, necessariamente, determina la declaratoria di ripetizione dell’incontro.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.