COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 55 del 25/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 149 stagione sportiv

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 55 del 25/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

149 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo della ASD Sancat avverso la decisione del G.S. che ha squalificato fino al 18/05/2010 La calciatrice Elena Terenzi.  C.U. n.48 del 18/02/2010.

Per aver trattenuto con forza il braccio destro dell’arbitro per circa trenta secondi e, nel contempo, aver pronunciato una frase irriguardosa, la calciatrice in oggetto veniva sanzionata con una squalifica di tre mesi.

Avverso la suddetta decisione propone reclamo la società Sancat, la quale nega sia la stretta del braccio del D.G., sia la frase irriguardosa Secondo la reclamante,infatti, la propria tesserata si è limitata ad avvicinarsi all’arbitro per chiedergli spiegazioni in merito all’espulsione di una compagna di squadra e di averlo appena toccato la spalla sinistra, solo per richiamarne l’attenzione e per avere una spiegazione circa il provvedimento di espulsione. Nega poi che sia stata pronunciata la frase contestata.

 La reclamante chiede poi di essere ascoltata.

In data 19/03/2010 si presentava davanti a questa C.D. la sig.ra Giani Valeria in rappresentanza della società Sancat, come da delega in atti. Era presente anche la calciatrice Elena Terenzi.

In tale sede veniva data lettura anche del supplemento di rapporto gara. In quest’ultimo l’arbitro conferma quanto già descritto nel rapporto gara. Ribadisce che la calciatrice in questione gli tratteneva con forza il braccio, per circa trenta secondi, urlando più volte:  “ vergognoso”.

La rappresentante della società contesta i fatti descritti dal D.G., sostenendo che una stretta del braccio per trenta secondi non risulta credibile, essendo un tempo troppo lungo perché non vi sia stato anche una reazione da parte dello stesso D.G. Ribadisce, inoltre, che la frase pronunciata dalla calciatrice è stata “era da giallo”, ripetuta tre volte.

Questa C.D. esaminati gli atti di gara e ascoltata la parte, ritiene che effettivamente appare quantomeno curioso che il D,G, sia rimasto inerte davanti ad una stretta del braccio durata oltre trenta secondi. Comunque un contatto fisico tra la calciatrice e l’arbitro c’è stato e pertanto deve essere sanzionato. Rimane confermata la frase irriguardosa. Per tali motivi questa C.D. ritiene opportuno sanzionare la calciatrice in questione in misura ridotta rispetto a quanto stabilito dal G.S.,

ritenendo il contatto fisico con l’arbitro privo di qualsiasi intento violento.Ritiene pertanto equo sanzionare la calciatrice con una squalifica per due mesi.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.

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