COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 55 del 25/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 174 Stagione Sportiva 20

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 55 del 25/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

174 Stagione Sportiva 2009/2010 Reclamo A.S.D. Capezzano Pianore Avverso Decisione G.S.T. Toscana Su Esito Gara Asd Capezzano – Acd Geotermica Del 10\3\10 Coppa Toscana (C.U. N° 53 Del 16\3\2010)

Propone rituale reclamo la ASD Capezzano Pianore avverso la decisione del G.S.T della Toscana su ricorso della ACD Geotermica riguardo all’esito gara in oggetto che, riconoscendo le cause di forza maggiore ai sensi dell’art. 55 delle NOIF, disponeva la ripetizione della gara.

La gara non è stata disputata dal D.G. a causa della impossibilità da parte della squadra ospitata di raggiungere Capezzano Pianore a causa delle condizioni atmosferiche dovute alle abbonanti nevicate che avevano reso impraticabili le strade, se non a rischio dell’incolumità dei componenti della squadra.

La reclamante, con lungo ed articolato reclamo contesta la decisione del Primo Giudice chiedendo la assegnazione della vincita per 3 a 0 dell’incontro per rinuncia da parte della Geotermica.

In primo luogo muove da una dettagliata ricostruzione dei fatti, affermando che la impossibilità della Geotermica di partecipare alla gara per impraticabilità delle strade sarebbe stata comunicata con due fax al secondo dei quali vi sarebbe stata l’allegazione di una dichiarazione scritta della Polizia Municipale di Pomarance (a detta della società su richiesta della Geotermica), con la quale si attestava la chiusura delle strade in uscita da Serrazzano.

La reclamante afferma altresì che la situazione metereologica non aveva impedito sia al D.G., sia al Commissario di campo di raggiungere il luogo della partita e che, telefonate successive effettuate dalla società reclamante prima al Comune di Pomarance, e poi alla Polizia Municipale del medesimo comune, avevano confermato che la strada, inizialmente impercorribile, sarebbe stata ripristinata nella tarda mattinata con conseguente possibilità per la squadra della Geotermica di raggiungere l’impianto per disputare regolarmente la partita.

La C.D. esaminati gli atti decide di respingere il reclamo.

Innanzitutto pare del tutto irrilevante che la società abbia effettuato le telefonate che asserisce di aver fatto.

Tali telefonate non supportate da alcun documento, ma solo dalle affermazione fatte dalla reclamante stessa non possono in alcun modo sovvertire e\o modificare quanto invece in forma scritta ed in modo assolutamente preciso, affermato dalla polizia Municipale di Pomarance con la attestazione 17\3\2010 allegata al ricorso della Geotermica al G.S.T..

La attestazione della Polizia Municipale assume particolare rilievo essendo particolareggiata ed assolutamente credibile nella descrizione dell’eccezionale precipitazione nevosa e delle conseguenze sul territorio comunale sia per attività (scuole chiuse ) sia per viabilità dell’intera zona.

A confutazione di quanto affermato dalla reclamante circa il contenuto delle telefonate intercorse, la attestazione della Polizia Municipale evidenzia anche gli orari dopo i quali le strade sarebbero risultate percorribili (con catene o pneumatici da neve) e tali orari non coincidono con quelli che la reclamante afferma sarebbero stati indicati dai funzionari comunali nelle telefonate intercorse.

Risulta pertanto applicabile al caso di specie l’art. 55 delle NOIF ricorrendo un caso di forza maggiore.

La decisione del primo giudice va pertanto condivisa e la gara va ripetuta con conseguente reiezione del reclamo.

P.Q.M.

La C.D. rigetta il reclamo, dispone la ripetizione della gara Capezzano Pianore - Geotermica ed ordina incamerarsi la tassa di reclamo.

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