COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 57 del 02/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PRO
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 57 del 02/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI
176. Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantesca Virtus Chianciano 1954 avverso l’esito della gara disputata in data 13/02/2010 contro la Società Asta Taverne
Il reclamo, proposto dalla società in oggetto, attiene al risultato di parità (0 – 0) conseguito nella gara esterna sopra identificata dall'Associazione Sportiva Dilettantesca Virtus Chianciano 1954.
Eccepisce l’impugnante che all’incontro abbiano preso parte alcuni giocatori espulsi nella gara precedente di campionato, che dunque non avrebbero ovviamente potuto essere schierati nella partita successiva e chiede, conseguentemente, la Società Asta Taverne venga sanzionata con la perdita della gara disputata in data 13/02/2010.
Nonostante che - come correttamente rilevato dal G.S.T. nella motivazione con la quale rigettava l'originario reclamo – il C.U. n. 36 del 3 marzo 2010 attestasse con un Errata Corrige che tutti i giocatori dell'Asta Taverne dovessero essere “considerati non espulsi dal campo” la reclamante sostiene che la squadra avversaria fosse pienamente consapevole delle espulsioni perché immediatamente informata dal G.S..
D'altronde, eccepisce la reclamante, se la sospensione della gara è stata determinata dalla mancanza del numero di giocatori minimo per poterla continuare è evidente che tali giocatori siano stati espulsi durante la gara e non “fuori dal campo”.
La reclamante sottolinea inoltre l'inerzia delle istituzioni che non hanno impedito che la società Asta Taverne schierasse, a soli tre giorni dai fatti, tutti i suoi giocatori titolari con ciò creando evidente nocumento alla Virtus Chianciano che (al contrario della diretta concorrente per il vertice della classifica) si è dovuta misurare sul campo con la squadra titolare.
Il G.S.T. in ogni caso avrebbe errato nel dichiarare inammissibile il reclamo, anziché respingerlo, e nell'incamerare la relativa tassa.
Concludeva pertanto chiedendo la vittoria a tavolino e la restituzione della tassa versata.
Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
La società Asta Taverne provvedeva a redigere memoria difensiva (sebbene inserita in modo irrituale in un autonomo atto di impugnazione così costringendo la segreteria alla duplicazione del medesimo per il corretto inserimento nel distinto fascicolo) sottolineava che il D.G. non aveva provveduto, come correttamente attestato nel supplemento, alla formale notifica dei singoli provvedimenti di espulsione decidendo solo la sospensione della gara.
Tale rilievo risulta corretto ed incontestabile.
L'espulsione di un giocatore è atto formalmente determinato dalle regole del giuoco e deve pertanto essere correttamente notificato per dispiegare gli effetti giuridici automaticamente connessi a nulla valendo la consapevolezza dei singoli giocatori di aver commesso azioni illecite che potrebbero anche, come nel caso di risse generalizzate, essere sfuggite all'attenzione dell'arbitro.
Nel caso concreto è proprio lo stesso D.G. nel supplemento ( con le frasi citate dalla reclamante) a chiarire di non aver adottato sul campo alcun provvedimento singolo limitandosi a disporre la mera sospensione della gara.
Non vi sarebbe stata allora nessuna certezza da parte della società Asta Taverne nell'impedire, ancor prima della pubblicazione dei provvedimenti del G.S.T. (che assumono inoltre efficacia esclusivamente dalla loro pubblicazione), la disputa di una gara per alcuni giocatori anziché per altri.
Nel ribadire infine che le vittorie più belle sono quelle conseguite sul campo la C.D.T. rileva che non può essere in alcun modo condivisa la censura proposta nel non aver potuto giocare contro un avversario decimato da provvedimenti disciplinari attenendo i medesimi a finalità diverse e distinte rispetto ai singoli interessi delle squadre antagoniste.
In ogni caso, anche qualora il G.S.T. avesse errato nel giudicare inammissibile il ricorso anziché respingerlo la tassa avrebbe comunque dovuto essere incamerata.
p.q.m.
La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.