COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 57 del 02/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOV

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 57 del 02/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI

160 / stagione sportiva 2009/2010: reclamo proposto dalla Associazione Calcio Lido di Camaiore A.S.D. avverso la delibera del G.S.T. con la quale ha inflitto alla società l’ammenda di euro 300,00 (trecento).

(C.U. n. 48/2010)

“Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G.. Per riterata presenza di persone estranee recinto spogliatoi ed interno dello stesso ove una di queste chiudeva l’arbitro all’interno del locale per 2’. Per avere alcuni di detti estranei offeso e minacciato il D.G. al momento dell’abbandono dell’impianto con fare intimidatorio”Questa la motivazione a seguito della quale il G.S.T. ha inflitto la sanzione sopra indicata.

Propone reclamo la società Lido di Camaiore A.S.D. negando tutti i fatti addebitati e sostenendo, fra l’altro, che l’arbitro ha preteso di iniziare la partita in anticipo impedendo il normale riscaldamento pregara.

La C.D., esaminati gli atti di gara ed acquisito il rituale supplemento di rapporto, respinge il reclamo.

Infatti nel supplemento di rapporto, che si ricorda costituisce prova privilegiata nell’ordinamento della giustizia sportiva, il G.S. conferma in toto quanto già annotato al termine della gara, fornendo ulteriori particolari che dimostrano la pretestuosità del reclamo della società. Ad esempio la reclamante motiva la presenza nel recinto degli spogliatoi di “qualche persona non sulla lista in quanto è dovuta intervenire l’ambulanza per trasportare un giocatore infortunato in ospedale” mentre questo fatto è avvenuto durante l’intervallo fra il primo e secondo tempo e non a fine gara. Ed ancora l’orario di inizio della gara era stato comunicato dall’Organo Tecnico, e confermato su richiesta del G.S., per le ore 10,00 per cui nessun anticipo vi è stato nell’avvio della gara.

La sanzione comminata appare congrua.

Ricorda il Collegio giudicante che un reclamo deve essere supportato da elementi e/o argomentazioni idonee a consentire un riesame dei fatti; riesame che non è possibile quando la reclamante si limita alla semplice negazione degli addebiti.

P.Q.M.

La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.

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