COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 57 del 02/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROV

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 57 del 02/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI

167. Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo della società Arno Calcio avverso la squalifica inflitta dal G.S. Arezzo al calciatore Bindi Jonny per 5 giornate (C.U. n. 33 del 03.03.2010)

  Propone tempestivo reclamo la società Arno Calcio, nella persona del Presidente, avverso la squalifica inflitta dal G.S. Arezzo al calciatore Bindi Jonny per 5(cinque) giornate, con la seguente motivazione: “Per condotta violenta nei confronti di un avversario che riportava conseguenze”.

La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato chiedendone una riduzione ovvero l’eliminazione, esponendo le propri ragioni difensive; in particolare, sostiene che il calciatore Bindi Jonny è stato vittima di un’aggressione da parte del giocatore della squadra ospite Ferrucci Francesco, riportando la frattura delle ossa nasali, come da allegato certificato del Pronto Soccorso di Arezzo.

Espone, altresì, la reclamante che eventuali azioni compiute dal Bindi debbano essere interpretate come azioni di protezione e di difesa, a seguito dell’accerchiamento posto in essere dai giocatori del Cavriglia.

A sostegno della propria tesi riferisce il passato sportivo del Bindi, facendo presente che nella stagione sportiva in corso il giocatore non ha preso alcuna ammonizione.

Conclude, infine, la reclamante precisando che la finalità a cui mira la proposizione del suddetto ricorso non è quella di ottenere un riduzione della sanzione per far giocare prima possibile il calciatore in questione, bensì quella di rendere giustizia ad un ragazzo che del comportamento corretto ha fatto una bandiera.

La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisito il supplemento di rapporto, rileva quanto segue.

La tesi esposta dalla società reclamante non appare credibile, e comunque viene smentita dalla descrizione dei fatti effettuata dal D.G. con il supplemento di rapporto.

La fede privilegiata riconosciuta dalle Carte Federali al rapporto di gara del D.G., il cui contenuto nel caso specifico appare coerente, consente di poter cristallizzare la condotta del Bindi.

Il D.G. ha infatti chiaramente precisato che “il primo a colpire volontariamente con un cazzotto al volto è stato il Bindi”, sul quale, poi, si è diretta la reazione-aggresione del giocatore Ferrucci Francesco (Cavriglia).

Dagli atti emerge, pertanto, la responsabilità del Bindi in ordine ai fatti contestati, la cui gravità non può ritenersi attenuata dall’aver riportato conseguenze fisiche più gravi rispetto ai contendenti.

La sanzione comminata dal G.S. appare ben applicata in relazione alla condotta posta in essere dal calciatore: l’art. 19, comma 4, del C.G.S. così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a)per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

b)per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.

c)per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).

d)per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

P.Q.M.

la C.D.T.T. respinge il reclamo:

- conferma in ogni sua parte il provvedimento di squalifica inflitto al calciatore Bindi Jonny;

- ordina l’addebito della tassa di reclamo.

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