COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 57 del 02/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI B

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 57 del 02/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO ALLIEVI B

177. Reclamo della ASD Ponte 2000 avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per tre gare il calciatore Bruno Thomas. C.U. n. 37 del 10/03/2010.

Nel corso del secondo tempo della gara “Quarrata Olimpia – Ponte 2000” valevole per il campionato allievi B, il calciatore Bruno Thomas veniva espulso dal terreno di gioco per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario. Per tale comportamento il calciatore in questione veniva sanzionato dal G.S. con una squalifica di tre giornate.

Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la società del Ponte 2000, ritenendo esagerato definire violenta la condotta posta in essere dal proprio tesserato. Infatti, secondo la reclamante, il calciatore in questione si è limitato ad alzare le mani, in atteggiamento di difesa,reagendo ad una spinta di un avversario. Al momento della notifica del cartellino rosso entrambi i calciatori abbandonavano il terreno di gioco senza alcuna protesta. La reclamante chiede pertanto la riduzione della sanzione comminata.

L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma che si è trattato di un fallo di reazione ma,specifica, che il calciatore in questione spingeva violentemente il giocatore avversario, facendolo indietreggiare.

Alla luce degli atti in possesso questa Commissione Disciplinare ritiene provato il fatto contestato al giocatore Bruno Thomas. Ritiene, altresì, congrua la sanzione applicata, essendo quella minima prevista per condotta violenta nei confronti di calciatori avversari.

P.Q.M.

Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.

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