COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 57 del 02/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA PROVINCIALE TERZA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 57 del 02/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA

161. Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Vallicisa G.S. Succisa avverso i provvedimenti di squalifica adottati dal G.S. Massa nei confronti del massaggiatore Marzocchi Ottavio fino al 25.11.2011, nei confronti dei calciatori Turdo Aldo fino al 25.07.2010, Albareni Andrea fino al 25.05.2010,, Squeri Pierangelo fino al 08.04.2010, Barbieri Michele fino al 01.04.2010, Pinotti Manuel fino al 5.03.2010, Ascione Giuseppe fino al 25.09.2010, Oddo Gabriele fino al 25.03.2010, nonché avverso il provvedimento di inibizione irrogato al Dirigente Ferrari Corrado fino al 25.02.2011 e la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 comminata alla società A.S.D. Vallicisa G.S. Succisa (C.U. n. 36 del 25.02.2010)

 Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. la società A.S.D. Vallicisa G.S. Succisa avverso i provvedimenti di squalifica adottati dal G.S. Massa nei confronti

A)del massaggiatore Marzocchi Ottavio fino al 25.11.2011, con la seguente motivazione: “Per aver offeso e minacciato un calciatore avversario, trattenuto a forza da alcuni calciatori. Alla notifica dell’espulsione offendeva il D.G. e lo colpiva con due spinte al petto, senza conseguenze, cercava inoltre di colpirlo, trattenuto a forza, reiterando le offese e le minacce”;

B)del calciatore Turdo Aldo fino al 25.07.2010, con la seguente motivazione: “Espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, alla notifica dell’espulsione assumeva atteggiamento minaccioso ed offensivo verso il D.G., trattenuto a stento da alcuni compagni, persistendo a lungo in tale atteggiamento. Reiterava più volte minacce ed insulti al D.G.. Inoltre mentre si allontanava, trattenuto da un suo compagno, offendeva e minacciava un Assistente Arbitrale. Veniva allontanato a foza da un suo compagno reiterando le offese”;

C)del calciatore Albareni Andrea fino al 25.05.2010, con la seguente motivazione: “Per condotta violenta nei confronti di un avversario, alla notifica dell’espulsione si avvicinava al viso del D.G. con atteggiamento minaccioso ed offensivo. All’invito del D.G. ad allontanarsi persisteva nel suo atteggiamento intimidatorio ed offensivo verso lo stesso. Allontanandosi dal recinto di gioco reiterava le offese verso il D.G. ed urlando offese verso la Federazione”;

D)del calciatore Squeri Pierangelo fino al 08.04.2010, con la seguente motivazione: “Per offese verso il D.G., dopo la notifica dell’espulsione reiterava le offese ed inoltre minacciava lo stesso. Indirizzava in seguito offese verso la Federazione ed applaudendo ironicamente usciva dal terreno di gioco”;

E)del calciatore Barbieri Michele fino al 01.04.2010, con la seguente motivazione: “Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica dell’espulsione offendeva e minacciava il D.G. mentre si allontanava reiterava le offese e le minacce”;

F)del calciatore Pinotti Manuel fino al 25.03.2010, con la seguente motivazione: “Espulso dalla panchina per offese verso il D.G., dopo la notifica dell’espulsione si avvicinava allo stesso reiterando le offese e le minacce. Al termine della gara applaudiva ironicamente il D.G. ed i sui Assistenti, proferendo nel contempo ulteriori offese”;

G)del calciatore Ascione Giuseppe fino al 25.09.2010, con la seguente motivazione: “A fine gara, coperto da una felpa per non farsi riconoscere, offendeva il D.G. e da una distanza di cinque metri calciava il pallone verso lo stesso colpendolo di striscio, senza conseguenze”;

H)del calciatore Oddo Gabriele fino al 25.03.2010, con la seguente motivazione: “A fine gara offendeva ripetutamente il D.G. i suoi Assistenti e la Federazione, danneggiando inoltre una bandierina del calcio d’angolo”;

I)del Dirigente Ferrari Corrado fino al 25.02.2011, con la seguente motivazione: “Dirigente Accompagnatore si allontanava arbitrariamente dal terreno di gioco e posizionatosi all’esterno offendeva gravemente un Assistente arbitrale e la categoria, tirando un pugno di terra e colpendo le gambe dello stesso, gli tirava inoltre una lattina piena che lo colpiva. Solidarizzava inoltre con i propri tifosi in più circostanze nelle offese e le minacce verso il D.G.”;

nonché avverso

L)alla sanzione dell’ammenda di € 2.000,00, con la seguente motivazione: “Per responsabilità oggettiva. Propri sostenitori durante il tempo della gara offendevano e minacciavano pesantemente il D.G. Nel prosieguo della gara ed in più occasioni alcuni sostenitori offendevano e minacciavano ininterrottamente lo stesso ed alcuni si aggrappavano alla rete di recinzione colpendola con calci e scuotendola minacciosamente ed urlando minacce pesanti verso il D.G. Alcuni inoltre lanciavano all’interno del recinto di gioco, in quattro circostanze, bottiglie e lattine, senza conseguenze per alcuno. Al termine della gara giocatori non identificati offendevano e minacciavano reiteratamente la terna arbitrale, nel contempo gli stessi offendevano anche la Federazione applaudendo ironicamente. Altri sostenitori, sempre al termine della gara, offendevano e minacciavano scuotendo e colpendo con calci e pugni la rete di recinzione, alcuni cercavano inutilmente di arrampicarvisi, ed inoltre alcuni sputavano colpendo il D.G. alle caviglie ed al fianco”.

  La società reclamante nel chiedere una riduzione della sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo di primo grado, ripercorre gli episodi accaduti durante l’incontro del 18.02.2010 valevole per l'aggiudicazione della Coppa Provinciale di Terza categoria, non contestando i fatti imputati ai propri tesserati, ad eccezione di quelli attribuiti al Dirigente Ferrari Corrado, ed alimentando dubbi sulla effettiva riconducibilità alla propria tifoseria dei fatti violenti accaduti durante la partita; in particolare, con riferimento

1)al calciatore Turdo Aldo conferma la condotta aggressiva, minacciosa ed offensiva, nonché l’osteggiamento ed il rifiuto del calciatore nell’abbandonare il recinto di gioco a seguito della notifica del provvedimento di espulsione;

2)al calciatore Barbieri Michele, afferma che lo stesso in realtà imprecava verso i compagni ed è uscito immediatamente dal campo;

3)al calciatore Pinotti Manuel, conferma la condotta ostruzionistica del giocatore nell’abbandonare il campo da gioco a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, precisando, tuttavia, che lo stesso lasciava il terreno di gioco dopo aver rivolto offese meno gravi rispetto a quelle attribuitegli;

4)al calciatore Albareni Andrea, alimenta dubbi, ma non contesta, il fatto che proferiva frasi offensive nei confronti del D.G.;

5)al calciatore Squeri Pierangelo, conferma la condotta offensiva ed irriguardosa posta in essere nei confronti del D.G.;

6)al calciatore Oddo Gabriele, conferma la condotta violenta ritenendo, tuttavia, di poterla giustificare in relazione alla complessiva situazione “tumultuosa” venutasi a creare;

7)al calciatore Ascione Giuseppe, conferma la condotta violenta posta in essere nei confronti del D.G.;

8)al massaggiatore Marzocchi Ottavio, conferma la condotta attribuitagli, giustificandola sulla circostanza di fatto che il portiere, per il quale si era reso necessario l’intervento medico, è il di lui figlio;

9)al Dirigente Ferrari Corrado, conferma il fatto che il tesserato si allontanava dal terreno di gioco senza autorizzazione del D.G. per recarsi sugli spalti. Precisa, altresì, che non risponde a verità la circostanza secondo la quale il Ferrari scagliava del terriccio verso il D.G. ed una lattina verso l’assistente di linea, essendosi invece lo stesso Dirigente prodigato per riportare la calma tra i tifosi;

10)alla sanzione dell'ammenda, sostiene l’eccessività della stessa in quanto il pubblico presente sugli spalti era composto da entrambe le tifoserie, non essendo, in tale situazione, possibile individuare e ricondurre con certezza la responsabilità dei fatti ai propri sostenitori.

  La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisito il supplemento di rapporto al D.G., rileva quanto segue.

Il reclamo non merita accoglimento.

Il ricorso proposto dalla società Vallicisa G.S. Succisa si appalesa strumentale all’ottenimento di una riduzione, in ordine alla quale questo Collegio, valutati gli atti in suo possesso, non vi ravvisa alcuna possibilità di riforma in melius.

I fatti verificatesi durante l’incontro del 18.02.2010, peraltro non oggetto di contestazione da parte della reclamante, sono estremamente gravi e meritano un’adeguata risposta sanzionatoria..

Seppur occorre dare atto che la reclamante in sede di stesura del ricorso evita contestazioni meramente dilatorie, laddove effettuata (v. Dirigente Ferrari e ammenda), la difesa si appalesa labile nel merito e comunque non degna di accoglimento in ordine alla richiesta di riduzione della sanzione comminata.

Infatti, in relazione alla condotta posta in essere dal Dirigente Ferrari Corrado, occorre rilevare che in sede di supplemento di rapporto, che com’è noto ha carattere di fede privilegiata, il D.G. ha precisato che il Dirigente Ferrari era colui che assumeva la funzione di fomentatore e di istigatore degli animi dei tifosi, partecipando attivamente agli atteggiamenti di violenza, di offesa e minaccia.

Per quanto attiene gli altri provvedimenti sanzionatori impugnati, la mancata contestazione dei fatti da parte delle reclamante determina la cristallizzazione degli stessi, riducendo l’esame del Commissione alla sola valutazione di congruità o meno delle sanzioni irrogate dal G.S. Massa.

Come sopra accennato, i provvedimenti di squalifica adottati dal giudice sportivo di primo grado, sia nei confronti dei calciatori che nei confronti del massaggiatore, appaiono ben calibrati in relazione alle condotte contestate.

Del pari, la sanzione dell’ammenda appare decisamente proporzionata in relazione alla situazione ambientale venutasi a creare, rispetto alla quale la stessa ha riconosciuto essere stata “tumultuosa”.

In ordine a quest’ultimo punto, ed in particolare in merito alla riferibilità o meno delle condotte contestate alla tifoseria della società Vallicisa G.S. Succisa, occorre rilevare che il D.G. in sede di supplemento di rapporto ha specificato che i sostenitori della società Vallicisa Succisa erano facilmente identificabili.

In conclusione, questo Collegio valutati gli atti, acquisite sommarie informazioni, ritiene di non potersi esimere dal significare il più totale biasimo in ordine all’accadimento dei fatti contestati che, oltre a costituire manifestazione di maleducazione e di primordialità, sono espressione di cattivo esempio nei confronti delle giovani leve, non degni, pertanto, di giustificazione alcuna.

P.Q.M.

la C.D.T.T. respinge il reclamo:

·  conferma in ogni loro parte i provvedimenti di squalifica comminati ai calciatori Turdo Aldo, Albareni Andrea, Squeri Pierangelo, Barbieri Michele, Pinotti Manuel, Ascione Giuseppe, Oddo Gabriele e al massaggiatore Marzocchi Ottavio;

·  conferma il provvedimento di inibizione al dirigente Ferrari Corrado;

·  conferma la sanzione dell’ammenda di € 2000.00;

·  dispone l’addebito della tassa di reclamo.

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