COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 31 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 31 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. CALCIO SPINEA
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 56 del 17/3/2010 –
Squalifica per 5 giornate giocatore Chiaro Christian – Campionato di Promozione
L’ASD Calcio Spinea ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 56 del 17/3/2010, con la quale applicava a carico del calciatore Chiaro Christian la sanzione
della squalifica per cinque giornate : “espulso dal campo per doppia ammonizione, assumeva contegno offensivo verso
l’arbitro facendolo altresì indietreggiare con una spinta al torace”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’ASD Calcio Spinea;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il direttore di gara per le vie brevi, che ha confermato l’intenzionalità del gesto commesso dal giocatore Chiaro
Christian, oltre alle espressioni offensive rivoltegli dallo stesso;
considerato che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva, fa piena prova circa il
comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;
ritenuta congrua, alla luce di quanto sopra, la sanzione adottata dal Giudice Sportivo
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere l’opposizione presentata dall’A.S.D. Calcio Spinea;
• di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Chiaro Christian;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.